Cassazione Penale, Sentenza n. 14650/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016. Il ricorrente deduceva che il capo D) (reato più grave ai fini del patteggiamento) doveva essere riqualificato in contravvenzione perché la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 181, comma 1-bis, che estendeva la fattispecie a immobili/aree "dichiarati di notevole interesse pubblico" e alla parte che richiamava indistintamente la tutela ex art. 142; resta quindi delittuoso solo l'intervento che superi determinate soglie volumetriche (aumento oltre il 30%, ampliamento >750 mc o nuova costruzione >1000 mc). Dalla sentenza e dall'imputazione non risultavano elementi che consentissero di ritenere raggiunte queste soglie volumetriche, per cui il fatto doveva essere riqualificato in contravvenzione e l'accordo sanzionatorio annullato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016, l'art. 181, comma 1-bis, è rimasto delittuoso solo per gli interventi che superano soglie volumetriche precise. Dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza impugnata non emergono elementi che dimostrino il superamento di tali soglie nel caso di Cuomo; pertanto il capo D) deve essere riqualificato in contravvenzione, con conseguente illegittimità dell'intera pena concordata e nullità dell'accordo sanzionatorio. Tuttavia, poiché tutte le contravvenzioni contestate il 6/12/2008 si sono estinte per prescrizione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato e trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
Norme richiamate
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
La Corte ha applicato la pronuncia della Corte costituzionale n. 56/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che estendeva la fattispecie ai soli immobili/aree "dichiarati di notevole interesse pubblico" e alla parte generica che richiamava la tutela ex art. 142; perciò resta delittuosa solo la fattispecie relativa al superamento delle soglie volumetriche indicate.
sentenza Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, nella parte in cui prevede "a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed".
La pronuncia ha ristretto l'ambito soggettivo/oggettivo della norma penale: la condotta integra reato solo se risultano superate precise soglie volumetriche; elementi meramente riferiti alla dichiarazione di interesse pubblico o al richiamo generico alla tutela ex art.142 non bastano più a fondare la fattispecie aggravata del comma 1-bis.
art. 44, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato quale parametro sanzionatorio dalla disposizione di cui all'art. 181 comma 1 (norma originaria): la fattispecie paesaggistica si collega alle pene previste dall'art.44 c) del DPR 380/2001, ma la Corte ha riqualificato la fattispecie in base ai limiti dettati dalla Corte costituzionale.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento era stata pronunciata ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto la nullità dell'accordo sanzionatorio quando il capo più grave su cui si era formato il consenso risultava poi illegittimo per effetto della declaratoria costituzionale.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016, l'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, è applicabile come fattispecie delittuosa solo per interventi che superano soglie volumetriche precise (aumento >30% della volumetria originaria, ampliamento >750 mc, nuova costruzione >1000 mc).
- Se dall'imputazione o dalla sentenza non risultano elementi oggettivi che attestino il superamento delle soglie volumetriche, la fattispecie contestata deve essere riqualificata in contravvenzione.
- La riqualificazione di un capo più grave su cui si è fondato un patteggiamento può determinare la nullità dell'accordo sanzionatorio nella sua interezza se l'elemento invalidante ha inciso sul quadro sanzionatorio complessivo.
- Quando la riqualificazione produce una contestazione meno grave, occorre verificare la preclusione temporale: i reati di minore tenuità possono essere estinti per prescrizione; in tal caso la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Spetta all'accusa fornire la prova degli elementi volumetrici e tecnici che giustificano l'applicazione dell'art. 181, comma 1-bis, nella sua parte residua; la mancanza di tali elementi favorisce la riqualificazione.
- Le pronunce costituzionali che incidono sulla configurazione di una fattispecie penale impongono una riconsiderazione delle sentenze già pronunciate e possono rendere illegittimi accordi o condanne basati sulle parti dichiarate incostituzionali.
- Problemi procedurali come il ritardo nella notifica della motivazione possono essere sanati (es. rinnovazione del deposito), ma non incidono sulla valutazione di merito relativa alla riqualificazione della fattispecie e agli effetti della prescrizione.
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