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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28418/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, costi ritenuti indebitamente dedotti perché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, oltre interessi e sanzioni, in relazione a due fatture emesse da un fornitore. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Calabria aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel riparto dell'onere della prova: secondo la ricorrente, l'Ufficio aveva assolto il proprio onere probatorio mediante le dichiarazioni rese dal terzo fornitore, mentre la contribuente si era limitata a produrre fatture e registri contabili. La CTR, invece, aveva ritenuto che tali dichiarazioni fossero generiche e contraddittorie e che non emergessero elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente, l'inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in caso di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura costituisce ordinariamente titolo per la detrazione IVA e per la deduzione dei costi; spetta dunque all'Ufficio provare l'inesistenza dell'operazione, anche mediante presunzioni, e solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni. Nel caso concreto, la CTR aveva valutato che la prova dell'Ufficio si fondasse su un solo indizio, costituito da dichiarazioni di terzo ritenute generiche e insufficienti. La Cassazione ha considerato la censura dell'Agenzia non come vera violazione di legge, ma come richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'Ufficio deve provare l'inesistenza delle operazioni fatturate e solo dopo tale prova grava sul contribuente la dimostrazione dell'effettività delle stesse.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    invocato come base del potere di accertamento in materia IVA; nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può fondare la contestazione anche su elementi indiziari e presuntivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato formulato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    la deduzione della sua violazione non è ammissibile quando, in realtà, si contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura è di regola titolo idoneo per la detrazione IVA e per la deduzione dei costi; incombe all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'inesistenza dell'operazione contestata.
  • La prova dell'inesistenza può essere fornita anche per presunzioni e indizi, purché gli elementi siano idonei a fondare il convincimento del giudice di merito.
  • Solo una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Ufficio, si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate.
  • La censura che, sotto l'apparente deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c., mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove è inammissibile in cassazione perché attiene al merito, non alla violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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