Cassazione Penale, Sentenza n. 2159/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di commutazione dell'ergastolo con isolamento diurno in trent'anni di reclusione sulla base della disciplina favorevole introdotta dall'art. 30, comma 1, lett. b), L. n. 479/1999 (c.d. legge Carotti) e della sua estensione ai giudizi pendenti per effetto dell'art. 4-ter D.L. 7.4.2000, n. 82 (conv. L. n. 144/2000). In subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e dei principi CEDU (art. 5, 6 e 7) in relazione al principio della retroattività della norma penale più favorevole.
La decisione
Ricorso rigettato. La corte ha ritenuto che il ricorrente non ha diritto alla rideterminazione della pena perché la sua richiesta di rito abbreviato del 10.1.2000 era stata legittimamente dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. n. 51/1998 e non è stata riproposta nel corso del giudizio di appello secondo la disciplina transitoria (art. 4-ter). Per la giurisprudenza richiamata e per la sentenza Scoppola, la possibilità di ottenere in sede esecutiva la trasformazione dell'ergastolo in 30 anni spetta soltanto a chi sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e sia stato condannato all'esito di quel rito. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter è stata ritenuta inammissibile in sede esecutiva perché la norma non è stata applicata nel giudizio di cognizione e la fondatezza della questione richiederebbe la riapertura del processo; inoltre la Corte costituzionale aveva già dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe.
Norme richiamate
art. 30 L. 479/1999 ("legge Carotti")
in caso di ammissione al giudizio abbreviato, la pena dell'ergastolo fosse sostituita con quella della reclusione di trent'anni
Rilevata come norma che introduceva un trattamento più favorevole ma applicabile solo se il soggetto fosse stato ammesso al rito abbreviato e la condanna fosse stata pronunciata all'esito di quel rito
art. 4-ter D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (conv. L. n. 144/2000)
estendeva, a determinate condizioni, ai giudizi pendenti le disposizioni della legge n. 479/1999; prevedeva la possibilità di proporre la richiesta in appello ove presentata prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale
Norma transitoria che consentiva, in casi specifici e nei termini previsti, la riproposizione della richiesta di rito abbreviato; nel caso concreto il ricorrente non ha sfruttato tale facoltà, per cui non ha acquisito il diritto.
art. 223 D.Lgs. n. 51/1998
consentiva agli imputati di presentare istanza di ammissione al rito abbreviato soltanto nel caso in cui non fosse ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale
Base normativa del rigetto della richiesta in primo grado (l'istruttoria era già iniziata) e motivo per cui la dichiarazione di inammissibilità impedì la cristallizzazione di un diritto del ricorrente al rito abbreviato
art. 442 cod. proc. pen.
Considerato dalla giurisprudenza come norma di diritto penale sostanziale (ai fini dell'art. 7 CEDU) che consente la rideterminazione della pena più favorevole, ma la sua applicazione in sede esecutiva è ammessa solo se il condannato sia stato ammesso e giudicato con rito abbreviato
art. 7 CEDU
Principio di legalità e della retroattività/ultrattività della legge penale più favorevole (lex mitior) invocato dal ricorrente; la Corte però ha richiamato l'interpretazione secondo la quale tale principio trova applicazione in esecuzione solo se sono rispettati i presupposti processuali (ammissibilità e celebrazione del rito abbreviato)
art. 7 D.Lgs. n. 341/2000
norma di carattere intertemporale poi dichiarata incostituzionale con sentenza n. 210/2013 della Corte costituzionale
La sua dichiarazione di incostituzionalità ha inciso sull'interpretazione della disciplina transitoria, ma non basta per riconoscere il diritto all'esecuzione della pena più favorevole in assenza dell'effettiva ammissione al rito abbreviato
art. 3 e art. 117 Cost.
Richiamati dal ricorrente per questioni di ragionevolezza e conformità alla CEDU; la Corte ha ritenuto che la questione non sia proponibile in sede esecutiva dato che la norma censurata non è stata applicata in cognizione e la sua eventuale rilevanza richiederebbe diversa trattazione
Massime di principio
- La rideterminazione in sede esecutiva della pena (art. 442 c.p.p.) a favore del condannato per effetto del principio lex mitior è possibile solo se il soggetto sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e la condanna sia stata pronunciata a seguito di quel rito
- Una richiesta di rito abbreviato legittimamente dichiarata inammissibile in sede di cognizione non cristallizza automaticamente un diritto all'applicazione della disciplina più favorevole; il ricorrente doveva avvalersi delle facoltà transitorie (es. art. 4-ter) per riproporre la domanda nei termini consentiti
- Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione scelte processuali o riaprire il merito del giudizio di cognizione: può applicare la norma più favorevole solo quando la vicenda processuale abbia già consentito l'accesso al rito speciale in sede di merito
- La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale in sede esecutiva è ammissibile solo se la norma censurata è stata applicata in cognizione e la sua declaratoria di incostituzionalità consente un rimedio immediato in esecuzione senza riaprire il processo; in mancanza, la questione è inammissibile
- Per valutare l'applicabilità di una disciplina più favorevole occorre coordinare la data di commissione del reato, la normativa sopravvenuta e, soprattutto, il momento in cui è stata richiesta l'ammissione al rito alternativo: tutti questi elementi sono inscindibili per definire il trattamento sanzionatorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2018/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2022/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2025/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2026/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2028/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2029/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →