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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2159/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di commutazione dell'ergastolo con isolamento diurno in trent'anni di reclusione sulla base della disciplina favorevole introdotta dall'art. 30, comma 1, lett. b), L. n. 479/1999 (c.d. legge Carotti) e della sua estensione ai giudizi pendenti per effetto dell'art. 4-ter D.L. 7.4.2000, n. 82 (conv. L. n. 144/2000). In subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e dei principi CEDU (art. 5, 6 e 7) in relazione al principio della retroattività della norma penale più favorevole.

La decisione

Ricorso rigettato. La corte ha ritenuto che il ricorrente non ha diritto alla rideterminazione della pena perché la sua richiesta di rito abbreviato del 10.1.2000 era stata legittimamente dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 223 D.Lgs. n. 51/1998 e non è stata riproposta nel corso del giudizio di appello secondo la disciplina transitoria (art. 4-ter). Per la giurisprudenza richiamata e per la sentenza Scoppola, la possibilità di ottenere in sede esecutiva la trasformazione dell'ergastolo in 30 anni spetta soltanto a chi sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e sia stato condannato all'esito di quel rito. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter è stata ritenuta inammissibile in sede esecutiva perché la norma non è stata applicata nel giudizio di cognizione e la fondatezza della questione richiederebbe la riapertura del processo; inoltre la Corte costituzionale aveva già dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe.

Norme richiamate

  • art. 30 L. 479/1999 ("legge Carotti")

    in caso di ammissione al giudizio abbreviato, la pena dell'ergastolo fosse sostituita con quella della reclusione di trent'anni

    Rilevata come norma che introduceva un trattamento più favorevole ma applicabile solo se il soggetto fosse stato ammesso al rito abbreviato e la condanna fosse stata pronunciata all'esito di quel rito

  • art. 4-ter D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (conv. L. n. 144/2000)

    estendeva, a determinate condizioni, ai giudizi pendenti le disposizioni della legge n. 479/1999; prevedeva la possibilità di proporre la richiesta in appello ove presentata prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale

    Norma transitoria che consentiva, in casi specifici e nei termini previsti, la riproposizione della richiesta di rito abbreviato; nel caso concreto il ricorrente non ha sfruttato tale facoltà, per cui non ha acquisito il diritto.

  • art. 223 D.Lgs. n. 51/1998

    consentiva agli imputati di presentare istanza di ammissione al rito abbreviato soltanto nel caso in cui non fosse ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale

    Base normativa del rigetto della richiesta in primo grado (l'istruttoria era già iniziata) e motivo per cui la dichiarazione di inammissibilità impedì la cristallizzazione di un diritto del ricorrente al rito abbreviato

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Considerato dalla giurisprudenza come norma di diritto penale sostanziale (ai fini dell'art. 7 CEDU) che consente la rideterminazione della pena più favorevole, ma la sua applicazione in sede esecutiva è ammessa solo se il condannato sia stato ammesso e giudicato con rito abbreviato

  • art. 7 CEDU

    Principio di legalità e della retroattività/ultrattività della legge penale più favorevole (lex mitior) invocato dal ricorrente; la Corte però ha richiamato l'interpretazione secondo la quale tale principio trova applicazione in esecuzione solo se sono rispettati i presupposti processuali (ammissibilità e celebrazione del rito abbreviato)

  • art. 7 D.Lgs. n. 341/2000

    norma di carattere intertemporale poi dichiarata incostituzionale con sentenza n. 210/2013 della Corte costituzionale

    La sua dichiarazione di incostituzionalità ha inciso sull'interpretazione della disciplina transitoria, ma non basta per riconoscere il diritto all'esecuzione della pena più favorevole in assenza dell'effettiva ammissione al rito abbreviato

  • art. 3 e art. 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per questioni di ragionevolezza e conformità alla CEDU; la Corte ha ritenuto che la questione non sia proponibile in sede esecutiva dato che la norma censurata non è stata applicata in cognizione e la sua eventuale rilevanza richiederebbe diversa trattazione

Massime di principio

  • La rideterminazione in sede esecutiva della pena (art. 442 c.p.p.) a favore del condannato per effetto del principio lex mitior è possibile solo se il soggetto sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e la condanna sia stata pronunciata a seguito di quel rito
  • Una richiesta di rito abbreviato legittimamente dichiarata inammissibile in sede di cognizione non cristallizza automaticamente un diritto all'applicazione della disciplina più favorevole; il ricorrente doveva avvalersi delle facoltà transitorie (es. art. 4-ter) per riproporre la domanda nei termini consentiti
  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione scelte processuali o riaprire il merito del giudizio di cognizione: può applicare la norma più favorevole solo quando la vicenda processuale abbia già consentito l'accesso al rito speciale in sede di merito
  • La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale in sede esecutiva è ammissibile solo se la norma censurata è stata applicata in cognizione e la sua declaratoria di incostituzionalità consente un rimedio immediato in esecuzione senza riaprire il processo; in mancanza, la questione è inammissibile
  • Per valutare l'applicabilità di una disciplina più favorevole occorre coordinare la data di commissione del reato, la normativa sopravvenuta e, soprattutto, il momento in cui è stata richiesta l'ammissione al rito alternativo: tutti questi elementi sono inscindibili per definire il trattamento sanzionatorio

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