Cassazione Penale, Sentenza n. 1689/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi censurano la conferma, da parte della Corte d'appello, delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico dei due fratelli Guerriero (amministratori di diritto e di fatto della societa' "La Marianna s.r.l."): trasferimento di automezzi alla societa' del gruppo senza corresponsione del corrispettivo e contestuale locazione degli stessi, mancata riscossione di crediti verso societa' del gruppo, mancata tenuta o occultamento delle scritture contabili. Antonio deduce, fra l'altro, che la cessione non fosse distrattiva (sostiene un "reso" compensativo per una precedente compravendita infruttuosa), contesta l'esistenza e la valutazione di un gruppo imprenditoriale come elemento esimente, contesta l'attribuzione di funzioni gestorie a suo carico, la sussistenza del reato documentale e il mancato accoglimento del concordato nonché la quantificazione della pena. Francesco deduce nullita' per mancata notifica e di non essere stato informato dell'emissione della sentenza, nonche' vizi nella valutazione dell'estensione degli effetti di impugnazione ai coimputati (art. 587 c.p.p.) e nella valutazione di tardivita' dell'impugnazione (art. 175 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Antonio Guerriero (tutti i motivi sono stati ritenuti infondati o indeducibili) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Francesco Guerriero. In particolare: per Antonio la Corte ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito sulla natura distrattiva dell'operazione, sull'esistenza di vantaggi non compensativi derivati all'altra societa', sull'attribuzione di funzioni gestorie (fatto accertato dalle dichiarazioni dei testimoni) e sul difetto documentale; ha altresì ritenuto adeguata la determinazione della pena. Per Francesco la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse eletto domicilio in avvocati e che non fosse necessaria alcuna ulteriore notifica, e ha richiamato il principio per cui l'art. 587 c.p.p. non estende automaticamente i motivi d'impugnazione fra coimputati. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso di Antonio con condanna al pagamento delle spese processuali; inammissibilita' del ricorso di Francesco con condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di accoglimento del concordato: la Corte ha ritenuto la doglianza connessa alla responsabilita' per bancarotta documentale e l'ha respinta insieme alle altre censure; quindi l'eccezione collegata al concordato non ha impedito la conferma della responsabilita'.
art. 587 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente per ottenere l'estensione dell'impugnazione del coimputato: la Corte ha chiarito che l'art. 587 c.p.p. disciplina l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli di un motivo oggettivo accolto per il coimputato, ma non impone l'estensione automatica dei motivi d'impugnazione da un coimputato all'altro.
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla tardivita' dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto infondata la deduzione secondo cui sarebbe sussistito un caso fortuito o di forza maggiore tale da sospendere i termini, quindi la tardivita' non e' stata sanata.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte segnala i limiti del sindacato di legittimita' in ordine alla verifica della conformita' fra atto processuale e la rappresentazione fornita nella motivazione: la nuova formulazione consente di verificare la corretta trasposizione del dato probatorio ma non di riesaminare o reinterpretare il fatto in sede di cassazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in ordine alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri di determinazione della pena, motivando in termini sufficienti la scelta di una pena prossima al minimo edittale.
Massime di principio
- La Cassazione non puo' rivedere libero l'apprezzamento delle prove: censure che si risolvono nella semplice richiesta di diversa valutazione dei fatti o in una lettura alternativa del materiale probatorio sono inammissibili, salvo il ristretto spazio del travisamento della prova quando la trasposizione del dato probatorio e' manifestamente erronea.
- L'appartenenza a un gruppo di societa' non esclude automaticamente la rilevanza di una condotta distrattiva: occorre verificare se le operazioni abbiano determinato un saldo netto positivo per la singola societa' oppure un effettivo depauperamento della garanzia patrimoniale.
- La prova di funzioni gestorie di fatto e' questione di fatto rimessa ai giudici di merito e, se sorretta da motivazione logica (es. dichiarazioni concordanti dei dipendenti), resta insindacabile in Cassazione.
- L'esibizione tardiva di documentazione contabile, anche se rinvenibile in sedi diverse (es. atti tributari), non solleva dall'obbligo di conservazione e depotizzazione degli atti societari e puo' anzi avvalorare indici di fraudolenza documentale.
- L'art. 587 c.p.p. tutela l'estensione degli effetti favorevoli dell'accoglimento di un motivo oggettivo ma non impone al giudice la trasposizione automatica dei motivi d'impugnazione da un coimputato all'altro.
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