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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34335/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IVA, IRPEF e IRAP relative ad alcuni anni d’imposta, deducendo che l’atto fosse nullo perché non preceduto da avviso bonario ai sensi dell’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, oltre che per difetto di motivazione. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che, nel caso concreto, fosse necessario il contraddittorio endoprocedimentale perché la pretesa non derivava da un mero riscontro aritmetico o documentale, ma da una valutazione di poste in compensazione e di aspetti rilevanti e incerti della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione automatizzata e sul contraddittorio preventivo, sostenendo che si trattasse invece di una semplice ipotesi di imposte dichiarate e non versate, per la quale non sarebbe necessario alcun avviso bonario né alcuna comunicazione preventiva al contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che l’obbligo di preventiva comunicazione ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 non sussiste in ogni caso di iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto, la motivazione del giudice di merito, fondata sulla presenza di tali incertezze e sulla necessità di contestazione preventiva, non è stata efficacemente censurata dall’Agenzia, che si è limitata a prospettare un controllo meramente formale e il mancato versamento. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché le controparti sono rimaste intimate. È stata inoltre esclusa l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità soggettiva della ricorrente, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la liquidazione automatizzata consente correzioni e controlli sui dati direttamente desumibili dalla dichiarazione; l’esito va comunicato al contribuente per regolarizzazioni formali, ma il contraddittorio preventivo è richiesto solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato insieme all’art. 36-bis come norma sulla liquidazione automatizzata e sull’iscrizione a ruolo a seguito di controlli automatici

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    impone l’invito al contribuente a chiarire o integrare la dichiarazione prima dell’iscrizione a ruolo solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione comporta nullità

  • art. 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    richiamato nel motivo di ricorso in combinato disposto con le norme sulla liquidazione automatizzata

  • decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321

    richiamato nel motivo di ricorso in combinato disposto con le norme sulla liquidazione automatizzata

  • art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • L’avviso bonario ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 non è obbligatorio in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato, ma solo quando il controllo presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Se la pretesa tributaria nasce da un mero riscontro documentale e aritmetico tra dichiarazione e versamenti, senza margini interpretativi, il contraddittorio endoprocedimentale preventivo non è imposto.
  • Quando il giudice di merito accerta che l’iscrizione a ruolo dipende da valutazioni su poste contestate o su aspetti incerti della dichiarazione, il ricorrente per cassazione deve aggredire specificamente tale ratio, non bastando una diversa qualificazione astratta del controllo come mera liquidazione automatica.
  • L’omessa comunicazione preventiva nei casi in cui la legge la richiede determina invalidità dell’iscrizione a ruolo o della cartella conseguente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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