Ordinanza n. 3440/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Ministeriale supplenze n. 27 del 16 febbraio 2026 (All.1) nella parte in cui così recita: “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina». Così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina. - di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti dal quale possa scaturire pregiudizio per gli odierni ricorrenti. nonche’ per la condanna - dell’amministrazione resistente ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2026/2028 di interesse per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile, anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza Ministeriale supplenze n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare o del servizio sostitutivo assimilato al servizio prestato in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a supplenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la disposizione dell'O.M. n. 27/2026 secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina. Hanno sostenuto che tale limitazione impedirebbe di attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio 2026/2028 a chi abbia svolto il servizio militare o il servizio sostitutivo assimilato successivamente al conseguimento del titolo, ma al di fuori di un rapporto di nomina. La domanda cautelare riguardava anche i ricorrenti che avevano svolto servizio civile nazionale o universale, prospettando l'illegittimità della mancata attribuzione del medesimo punteggio.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Quanto ai ricorrenti che hanno svolto il servizio militare o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, successivamente al conseguimento del titolo anche se non in costanza di nomina, ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris, richiamando l'orientamento già formatosi sulle precedenti ordinanze ministeriali relative alle GPS e una propria precedente ordinanza cautelare concernente la medesima O.M. n. 27/2026. Quanto ai ricorrenti che hanno svolto servizio civile nazionale o universale, ha invece escluso il fumus: l'ordinanza impugnata non equipara tali servizi al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato, ma prevede per essi una riserva di posti. Tale scelta, in sede cautelare e in assenza di specifiche deduzioni, non è stata ritenuta irragionevole o illogica, rientrando nella discrezionalità amministrativa relativa ai criteri di formazione delle graduatorie. Spese della fase cautelare compensate. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 9 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
La disposizione è stata cautelarmente sospesa nei limiti in cui subordina la valutazione del servizio militare o sostitutivo assimilato alla prestazione in costanza di nomina.
art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026
La previsione della riserva di posti per il servizio civile nazionale o universale è stata ritenuta, in sede cautelare, non irragionevole né illogica e distinta dall'equiparazione al servizio militare di leva.
Massime di principio
- In materia di formazione delle GPS, presenta un adeguato fumus boni iuris la pretesa di valutazione del servizio militare o del servizio sostitutivo assimilato prestato successivamente al conseguimento del titolo, anche quando il servizio non sia stato svolto in costanza di nomina, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
- La scelta amministrativa di non equiparare il servizio civile nazionale o universale al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato, prevedendo invece una riserva di posti, non è irragionevole né illogica in sede cautelare quando rientra nei criteri discrezionali di formazione delle graduatorie e non sia specificamente contestata.
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