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Ordinanza

Ordinanza n. 1015/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di iscrizione alla White List

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’istituto di vigilanza privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 4217 del 22 dicembre 2025, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. La controversia riguarda la rilevata inammissibilità della richiesta di iscrizione alla White List. Nella fase cautelare il Consiglio di Stato ha considerato la natura dell’attività di vigilanza presso i cantieri pubblici, ritenendola attività di natura attiva, svolta tramite guardie particolari giurate, il cui impiego è subordinato al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 134 TULPS in capo all’istituto di vigilanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Ha ritenuto, allo stato della cognizione cautelare, che l’attività di vigilanza presso i cantieri pubblici abbia natura attiva, poiché viene esercitata mediante guardie particolari giurate ai sensi dell’art. 22 della legge n. 646 del 1982 e il loro impiego presuppone l’autorizzazione prevista dall’art. 134 TULPS intestata all’istituto di vigilanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 1° ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta.

  • art. 22 legge n. 646 del 1982

    È richiamato quale fondamento dell’impiego delle guardie particolari giurate nell’attività di vigilanza presso i cantieri pubblici.

  • art. 134 TULPS

    L’autorizzazione prevista dalla disposizione deve essere posseduta dall’istituto di vigilanza affinché possa impiegare le guardie particolari giurate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L’attività di vigilanza presso i cantieri pubblici può essere qualificata come attività di natura attiva quando è svolta mediante guardie particolari giurate.
  • L’impiego di guardie particolari giurate da parte di un istituto di vigilanza è subordinato al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 134 TULPS in capo allo stesso istituto.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieWhite list e iscrizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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