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Sentenza

Sentenza n. 12957/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 20 settembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e il conseguente ordine all'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva concluso il procedimento mediante validazione dell'istanza e rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'intervenuto rilascio del permesso di soggiorno aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito con l'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, la somma di euro 903,25, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale

    Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore ammesso al gratuito patrocinio, tenendo conto dei valori medi e dell'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022

    Consente di determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva, dell'affare trattato e del risultato del giudizio; il comma 9 è stato applicato per la riduzione connessa alla pronuncia in rito.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione conclude il procedimento e adotta il provvedimento richiesto, soddisfacendo l'interesse sostanziale del ricorrente.
  • Nel giudizio definito con pronuncia in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi connessi alla natura della definizione processuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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