Cassazione Civile, Ordinanza n. 10294/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di ripetizione di indebito proposta da una società correntista contro una banca per ottenere la restituzione delle somme addebitate in diversi rapporti di conto corrente, tra cui uno assistito da apertura di credito. La correntista lamentava l'illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali non validamente pattuiti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'addebito della commissione di massimo scoperto senza valida pattuizione. La banca eccepiva la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti dei pagamenti ritenuti ripetibili nel decennio antecedente alla citazione. In appello, la banca contestava la decisione; la correntista proponeva appello incidentale sulla prescrizione. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva ritenuto che, essendo il rapporto assistito da affidamento, i versamenti avessero funzione ripristinatoria della provvista e che spettasse alla banca dimostrare che alcuni versamenti avessero natura solutoria, provando il limite dell'affidamento e i singoli versamenti eccedenti. Non avendo la banca fornito tale prova, la Corte territoriale aveva fatto decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto e, con sentenza definitiva, aveva rideterminato le somme dovute. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2033 e 2935 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito aveva invertito l'onere della prova: secondo la ricorrente, nell'eccezione di prescrizione il creditore convenuto deve solo allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo, mentre incomberebbe sul correntista l'onere di dimostrare la natura delle rimesse e, quindi, il momento di decorrenza della prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei termini esposti, richiamando i principi consolidati in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della banca, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la Corte territoriale aveva erroneamente posto a carico della banca l'onere di provare la natura solutoria delle singole rimesse e l'esistenza e misura dell'affidamento, mentre ai fini dell'eccezione di prescrizione è sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne. È stato inoltre ribadito che, nei rapporti assistiti da apertura di credito, i versamenti con funzione meramente ripristinatoria della provvista non fanno decorrere la prescrizione dalla singola annotazione, ma la decorrenza va collegata alla chiusura del conto; resta però tema da accertare in fatto, in applicazione del corretto riparto dell'onere probatorio, senza invertire gli oneri tra le parti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La Corte richiama la regola di riparto dell'onere della prova e afferma che non grava sulla banca, che eccepisce la prescrizione, la dimostrazione della natura solutoria delle singole rimesse; basta l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersi dell'effetto estintivo.
art. 2033 c.c.
È richiamato quale norma fondante l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista per gli addebiti ritenuti non dovuti.
art. 2935 c.c.
È richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione, che va individuata secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nei rapporti di conto corrente affidati.
art. 115 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di erronea valutazione/regola di riparto degli oneri probatori.
art. 116 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista, quando il rapporto sia assistito da apertura di credito e i versamenti abbiano funzione ripristinatoria della provvista, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto e non dalla singola annotazione degli addebiti illegittimi.
- L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca contro la domanda di ripetizione di indebito è validamente proposta con la semplice allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersi dell'effetto estintivo; non è necessario indicare specificamente le singole rimesse ritenute prescritte.
- In tema di prescrizione nei rapporti di conto corrente affidati, non è corretto porre a carico della banca l'onere di provare la natura solutoria delle singole rimesse o l'esatto limite dell'affidamento, salvo che tale tema non sia rilevante per la diversa prova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria.
- Ai fini della ripetizione dell'indebito, il pagamento rilevante è solo quello che comporta un effettivo spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens; i meri versamenti ripristinatori della provvista non coincidono automaticamente con pagamenti idonei a far decorrere la prescrizione dalla singola annotazione.
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