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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28245/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, gli ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998 e vizio di motivazione, sostenendo che la perquisizione domiciliare non avrebbe fornito prova valida della falsità dei documenti rinvenuti, né del fatto che riguardassero lo straniero indicato nel capo d'imputazione; contesta inoltre la prova dell'ospitalità prestata allo straniero, l'interpretazione delle intercettazioni, l'elemento soggettivo e l'asserita illegittimità del presupposto dell'irregolarità dello straniero, poiché questi aveva chiesto protezione internazionale in Francia. Con il secondo motivo censura il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la possibilità di subordinare il beneficio a un obbligo, nonostante la sua collaborazione processuale, la comparizione in giudizio, le spontanee dichiarazioni e l'ammissione di avere accompagnato lo straniero in Questura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile perché volto in sostanza a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio e delle intercettazioni, attività preclusa in sede di legittimità, e ha giudicato congrua e non illogica la motivazione della Corte di appello sulla falsità dei documenti, sull'ospitalità e sul fine di profitto. Ha poi escluso che la presentazione di una domanda di protezione internazionale all'estero rendesse regolare il soggiorno in Italia al momento della condotta contestata. Quanto al secondo motivo, ha considerato manifestamente infondata la censura sul diniego della sospensione condizionale, rilevando che la Corte territoriale aveva fondato il diniego anche sulla professionalità e continuità dell'attività illecita svolta dall'imputato, elemento incompatibile con una prognosi favorevole. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998

    integra la fattispecie di favoreggiamento della permanenza irregolare dello straniero nel territorio dello Stato, valorizzando condotte svolte non occasionalmente e a scopo di lucro.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    richiamato per il deposito di memoria difensiva nel giudizio di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 617 cod. proc. pen.

    non citato.

  • art. 186 della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 286/98

    riferito come norma incriminatrice contestata e applicata in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della valutazione di merito con una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
  • Le doglianze che mirano soltanto a contestare la persuasività, l'adeguatezza o la preferibilità della motivazione di merito sono inammissibili se la sentenza impugnata contiene una motivazione non manifesta-mente illogica o contraddittoria.
  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.
  • In tema di favoreggiamento della permanenza irregolare dello straniero, la domanda di protezione internazionale presentata all'estero non rende automaticamente regolare il soggiorno nel territorio dello Stato nel momento della condotta contestata.
  • La sistematicità, professionalità e continuità dell'attività di agevolazione dell'immigrazione irregolare possono essere valorizzate per escludere la gratuità della condotta e per fondare il fine di profitto.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere sorretto anche da un giudizio prognostico negativo desumibile dalla professionalità dell'attività criminosa e dalla sua incompatibilità con la futura astensione dal reato.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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