Ordinanza n. 5920/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 70648/2025 del 23.05.2025, notificato in pari data, con il quale è stato negato l'accesso agli atti della Pianificazione di impiego degli Ufficiali destinati ad assumere il Comando di un Compartimento marittimo o incarico equipollente per l'anno 2025 e contestualmente è stata data allo stesso legale conoscenza della sua esclusione dalla predetta Pianificazione; della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 73953/2025 del 30.05.2025, notificata in pari data; dell'allegata Pianificazione generale di impiego degli Ufficiali C.P. per l'anno 2025; della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 73939/2025 del 30.05.2025, notificata in pari data; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.8.2025: dell'Ordine di impiego Ufficiali (CP) prot. n. 94859 del 11.07.2025, con il quale il ricorrente è stato destinato a ricoprire l'incarico di Comandante in II della Capitaneria di Porto di Siracusa, notificato il 11.07.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti della pianificazione 2025 degli Ufficiali destinati al comando di una Capitaneria di porto retta da Capitano di Fregata, nonché esclusione dalla pianificazione e successivo ordine di impiego quale Comandante in II
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto con grado di Capitano di Fregata e con esperienza in un incarico equipollente al comando di un Compartimento marittimo, ha contestato la propria esclusione dalla pianificazione annuale degli incarichi di c.d. “Comando pieno” e il diniego di accesso alla relativa documentazione. Ha dedotto, quanto all’esclusione e alla destinazione a Comandante in II, la violazione delle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare richiamate in ricorso, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che la pianificazione avesse natura comparativa e che l’Amministrazione avesse assegnato incarichi di comando pieno anche a ufficiali meno anziani o già titolari di incarichi equipollenti, senza spiegare perché egli fosse stato reiteratamente escluso. Quanto al diniego di accesso, ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, assumendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della pianificazione, delle schede individuali, dei verbali di conferimento e degli atti presupposti, in funzione della tutela della propria posizione e della verifica della correttezza della valutazione comparativa. L’Amministrazione ha negato l’accesso agli atti principali ritenendo che il ricorrente, essendo già inserito nell’aliquota di valutazione per la promozione, non fosse più “in profilo di comando” e non avesse quindi un interesse qualificato, sostenendo inoltre che la richiesta integrasse un controllo generalizzato sull’operato amministrativo.
La decisione
Il TAR ha definito con accoglimento l’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando all’Amministrazione di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza, la visione e l’estrazione di copia della documentazione richiesta, con eventuale oscuramento dei dati rientranti nell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Collegio ha ritenuto che l’esclusione del ricorrente dalla pianificazione non escludesse il suo interesse all’accesso, poiché la stessa definizione dell’ambito soggettivo della procedura presenta profili di discrezionalità amministrativa sottoposti al controllo del militare direttamente inciso. L’inserimento nell’aliquota di avanzamento non è stato ritenuto in assoluto incompatibile con l’avvio al comando, essendo emerso che in precedenti pianificazioni erano stati inclusi ufficiali che avevano già assolto gli obblighi giuridici e già partecipato all’aliquota di valutazione. Il TAR ha inoltre osservato che la pianificazione è diretta anzitutto all’individuazione degli ufficiali da destinare agli incarichi di comando e non direttamente al ripianamento di esigenze operative, sicché non risultava chiarito come tali esigenze potessero giustificare l’esclusione del ricorrente dalla compagine valutata. La presenza di dati personali degli altri ufficiali non è stata considerata ostativa all’accesso: l’eventuale presenza di dati particolari impone, se necessario, il loro oscuramento, non il diniego integrale. La fase di accesso è stata definita con condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori. Il giudizio sul merito delle censure relative all’esclusione dalla pianificazione e all’ordine di impiego non è stato definito: il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’Amministrazione una relazione motivata sulle modalità di individuazione del personale “in profilo di comando”, sui criteri considerati, sui soggetti convocati dalla commissione itinerante e sugli eventuali atti generali regolatori della procedura. È stata inoltre ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti degli ufficiali inclusi nella pianificazione 2025, entro i termini indicati, con rinvio della prosecuzione all’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
La disciplina dell’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata; l’art. 24, comma 7, impone comunque di garantire l’accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza nei limiti necessari alla tutela della posizione giuridica, ferma restando la protezione dei dati sensibili e giudiziari secondo i limiti di legge.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
La presenza di eventuali dati appartenenti alle categorie particolari non giustifica il diniego integrale dell’accesso; tali dati possono essere oscurati, consentendo l’ostensione della restante documentazione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo può definire la domanda di accesso nel corso del giudizio principale, anche con pronuncia separata rispetto alle questioni di merito.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve rendere individuabili i destinatari, mediante indicazione delle generalità o allegazione dell’elenco nominativo dei controinteressati, e non può ridursi a una mera pubblicità generica.
Massime di principio
- L’esclusione di un soggetto da una procedura amministrativa non elimina, di per sé, il suo interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti della procedura quando l’esclusione stessa dipenda dalla definizione discrezionale dell’ambito soggettivo dei partecipanti e la conoscenza degli atti sia necessaria per verificarne la legittimità e tutelare la posizione incisa.
- Quando l’amministrazione individua discrezionalmente i soggetti da inserire in una pianificazione comparativa, il destinatario escluso ha interesse qualificato a conoscere i criteri, gli atti e le valutazioni utilizzati per delimitare la platea degli aspiranti, anche se l’amministrazione sostiene che egli non rientri nella categoria dei soggetti ordinariamente ammessi alla procedura.
- La presenza di dati personali o di eventuali dati particolari nei documenti amministrativi non legittima normalmente un diniego integrale dell’accesso: l’amministrazione deve valutare l’ostensione parziale, mediante oscuramento dei dati non necessari, assicurando l’accesso alla documentazione indispensabile per la difesa.
- L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela di una posizione giuridica concretamente incisa; il richiedente non è tenuto a dimostrare preventivamente la fondatezza nel merito delle proprie censure, ma deve evidenziare il collegamento tra documenti richiesti e posizione da tutelare.
- La notificazione per pubblici proclami nel processo amministrativo deve individuare specificamente i controinteressati, mediante indicazione delle loro generalità o allegazione di un elenco nominativo, poiché non può essere trasformata in un semplice avviso generalizzato privo di effettiva funzione partecipativa.
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