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Sentenza

Sentenza n. 4245/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2025/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla docente 1.000 euro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, da corrispondere mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2025/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle complessivamente 1.000 euro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 mediante assegnazione della carta elettronica del docente. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere, senza tuttavia contrastare adeguatamente la pretesa documentata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all'Amministrazione 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per pagare le somme riconosciute dal titolo, detratti gli eventuali importi già versati, nonché gli accessori legittimamente dovuti e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Ha precisato che i conteggi del creditore, inclusi quelli degli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati alla luce del titolo e della legge. In caso di persistente inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è nominato commissario ad acta; potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Non è riconosciuto un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile sulla base di un titolo giudiziale passato in giudicato; quando la pretesa documentata dal titolo non è stata soddisfatta e l'Amministrazione non la contrasta adeguatamente, il ricorso va accolto.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L'ottemperanza non costituisce il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dai pagamenti già eseguiti. I conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici beneficiano di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo. Nel caso deciso tale termine era già decorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice, accertata l'inottemperanza, può ordinare l'adempimento entro un termine e predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale passato in giudicato non costituisce nuovamente il diritto di credito, ma mira a renderne effettivo il soddisfacimento secondo il titolo, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione in sede di ottemperanza: il capitale ancora dovuto e gli interessi, inclusi misura e decorrenza, devono essere determinati in conformità al titolo e alla legge.
  • Accertata l'inottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine; il commissario determina il residuo dovuto e adotta gli atti necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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