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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26181/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento emessa per IVA 2009 e della successiva intimazione di pagamento. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che una precedente notificazione dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte della società contribuente fosse equiparabile, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa e quindi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 170, 285 e 325 c.p.c. e degli artt. 17 e 23 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notificazione dell'appello principale non fosse idonea a far decorrere il termine breve perché eseguita nei confronti dell'Agenzia e non del difensore costituito nel giudizio di primo grado. La società resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, poiché la sentenza era stata anche oggetto di ricorso per revocazione notificato senza richiesta di sospensione dei termini ex art. 398 c.p.c.; secondo tale eccezione, il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione era spirato prima della notificazione del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente sulla tardività del ricorso per cassazione. Ha affermato che la notificazione del ricorso per revocazione di una sentenza equivale, sia per il notificante sia per il destinatario, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; pertanto, la tempestività va verificata non solo rispetto al termine lungo, ma anche rispetto al termine breve decorrente da tale notificazione, salvo sospensione disposta ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. Poiché nella specie tale sospensione non risulta richiesta, il ricorso notificato oltre sessanta giorni dalla revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato in quanto parte soccombente è un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma nel merito della decisione.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione da parte della Corte.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma statuizione interpretativa nel dispositivo della decisione.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare rileva anche quando decorre dalla notificazione dell'atto equiparato alla sentenza.

  • art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale tributaria pertinente alla notificazione e al patrocinio nel processo tributario.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale tributaria pertinente alla difesa e alle notificazioni.

  • art. 398 c.p.c.

    La sospensione del termine per ricorrere per cassazione può essere disposta dal giudice della revocazione su istanza di parte; in mancanza, il termine breve decorre dalla notificazione del ricorso per revocazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nel precedente di legittimità citato dalla Corte per il regime dei termini di impugnazione in cassazione.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato nel precedente di legittimità citato dalla Corte per il regime dei termini di impugnazione in cassazione.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per revocazione di una sentenza equivale, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, alla notificazione della sentenza stessa, sia per il notificante sia per il destinatario.
  • Quando è stato notificato un ricorso per revocazione, la tempestività del successivo ricorso per cassazione deve essere verificata sia rispetto al termine lungo sia rispetto al termine breve decorrente da tale notificazione.
  • Il termine breve per ricorrere per cassazione non decorre dalla notificazione del ricorso per revocazione solo se il giudice della revocazione, su istanza di parte, abbia sospeso il termine ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione del ricorso per revocazione, ed è mancata la sospensione dei termini, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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