Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento integrativo - Presupposti - Diversa valutazione di elementi conosciuti - Illegittimità dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato il principio della tendenziale unitarietà dell'avviso di accertamento. Di conseguenza, l'Ufficio non può sostituire o integrare un primo accertamento mediante un successivo atto in aumento basato sui medesimi elementi, soltanto diversamente interpretati o valutati. L'accertamento integrativo è quindi illegittimo e il contribuente risulta vittorioso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un secondo avviso di accertamento emesso in aumento rispetto a un precedente accertamento. L'art. 43, comma 4, del DPR n. 600/1973 consente l'integrazione o la modifica in aumento dell'accertamento soltanto quando emergano nuovi elementi, che devono essere specificamente indicati nell'avviso insieme agli atti o fatti dai quali l'Ufficio ne ha acquisito conoscenza. Nel caso esaminato, il nuovo atto si fondava su elementi già conosciuti dall'Amministrazione, rivalutati diversamente, e non su elementi realmente sopravvenuti.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 4, DPR n. 600/1973

    L'avviso di accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

    La norma ammette l'accertamento integrativo esclusivamente in presenza di elementi nuovi e sopravvenuti, conosciuti dall'Ufficio dopo l'emanazione del primo avviso. Gli elementi devono essere indicati puntualmente nell'atto, altrimenti l'accertamento è nullo. Non è consentito fondare un nuovo accertamento su elementi già acquisiti e soltanto rivalutati.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria deve concentrare, per quanto possibile, la propria pretesa in un unico avviso di accertamento.
  • Un accertamento integrativo o modificativo in aumento è legittimo solo se basato su elementi realmente nuovi e sopravvenuti, non su una diversa valutazione di dati già conosciuti.
  • Il nuovo avviso deve indicare specificamente sia i nuovi elementi sia gli atti o fatti che ne hanno determinato la conoscenza da parte dell'Ufficio; in mancanza, l'atto è nullo.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare la data e le modalità con cui l'Amministrazione ha acquisito gli elementi posti a fondamento del secondo accertamento, confrontandoli con quelli già disponibili al momento del primo.
  • La mera rivalutazione, reinterpretazione o migliore valorizzazione di elementi già presenti non giustifica un accertamento integrativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.