Sentenza del 28/02/2017 n. 858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento integrativo - Presupposti - Diversa valutazione di elementi conosciuti - Illegittimità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio della tendenziale unitarietà dell'avviso di accertamento. Di conseguenza, l'Ufficio non può sostituire o integrare un primo accertamento mediante un successivo atto in aumento basato sui medesimi elementi, soltanto diversamente interpretati o valutati. L'accertamento integrativo è quindi illegittimo e il contribuente risulta vittorioso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un secondo avviso di accertamento emesso in aumento rispetto a un precedente accertamento. L'art. 43, comma 4, del DPR n. 600/1973 consente l'integrazione o la modifica in aumento dell'accertamento soltanto quando emergano nuovi elementi, che devono essere specificamente indicati nell'avviso insieme agli atti o fatti dai quali l'Ufficio ne ha acquisito conoscenza. Nel caso esaminato, il nuovo atto si fondava su elementi già conosciuti dall'Amministrazione, rivalutati diversamente, e non su elementi realmente sopravvenuti.
Norme richiamate
Art. 43, comma 4, DPR n. 600/1973
L'avviso di accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.
La norma ammette l'accertamento integrativo esclusivamente in presenza di elementi nuovi e sopravvenuti, conosciuti dall'Ufficio dopo l'emanazione del primo avviso. Gli elementi devono essere indicati puntualmente nell'atto, altrimenti l'accertamento è nullo. Non è consentito fondare un nuovo accertamento su elementi già acquisiti e soltanto rivalutati.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve concentrare, per quanto possibile, la propria pretesa in un unico avviso di accertamento.
- Un accertamento integrativo o modificativo in aumento è legittimo solo se basato su elementi realmente nuovi e sopravvenuti, non su una diversa valutazione di dati già conosciuti.
- Il nuovo avviso deve indicare specificamente sia i nuovi elementi sia gli atti o fatti che ne hanno determinato la conoscenza da parte dell'Ufficio; in mancanza, l'atto è nullo.
- In situazioni analoghe, occorre verificare la data e le modalità con cui l'Amministrazione ha acquisito gli elementi posti a fondamento del secondo accertamento, confrontandoli con quelli già disponibili al momento del primo.
- La mera rivalutazione, reinterpretazione o migliore valorizzazione di elementi già presenti non giustifica un accertamento integrativo.
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