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Sentenza

Sentenza n. 2552/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto di sospensione dell’8.4.2025 emesso dalla Questura di Roma a carico del Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante in carica della -OMISSIS- S.r.l., notificato il 9.4.2025, con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di giorni dieci, della licenza rilasciata da Roma Capitale al Sig. -OMISSIS- per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali da effettuarsi nei locali ivi indicati; - della nota del 3.4.2025 del IX Distretto di P.S. “Esposizione” richiamata dal decreto di sospensione dell’8.4.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\5\2025: - del decreto di sospensione del 15.5.2025, emesso dalla Questura di Roma a carico del Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante in carica della -OMISSIS- S.r.l. e notificato in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di giorni quindici, della licenza rilasciata da Roma Capitale al Sig. -OMISSIS- per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali da effettuarsi nei locali di -OMISSIS-; - della nota del 14.5.2025 redatta dalla Compagnia dei Carabinieri Roma Eur, richiamata nel decreto di sospensione del 15.5.2025.

Giustizia amministrativa202504612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due decreti della Questura di Roma di sospensione, rispettivamente per dieci e quindici giorni, della licenza per trattenimenti danzanti e spettacoli musicali, nonché le note informative presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il primo decreto di sospensione dell'8 aprile 2025 e, con motivi aggiunti, il successivo decreto del 15 maggio 2025, deducendo, quanto al primo atto, omessa comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell'art. 7 l. 241/1990, difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti e sviamento, anche in riferimento all'art. 97 Cost.; quanto al secondo atto, difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, irrazionalità, difetto di proporzionalità, travisamento e sviamento. Le sospensioni erano state adottate ai sensi dell'art. 100 TULPS in relazione a plurimi episodi verificatisi nel locale in un breve arco temporale: presenza di un minorenne in stato di ebbrezza, un'aggressione a una cliente durante una festa e l'aggressione di un avventore da parte di più persone. Il secondo decreto teneva conto anche di un'ulteriore aggressione, avvenuta nel maggio 2025, con frattura del setto nasale e prognosi di quindici giorni.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto al primo decreto, ha rilevato che la sospensione era stata eseguita, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, ma ha comunque esaminato e respinto le censure nel merito. La mancata comunicazione di avvio non era viziante, poiché ricorrevano ragioni di urgenza e la sospensione ex art. 100 TULPS ha natura cautelare, con esigenze di celerità incompatibili con il previo contraddittorio procedimentale. Le contestazioni relative a motivazione, istruttoria, travisamento, ragionevolezza e proporzionalità sono state respinte: gli episodi risultavano materialmente documentati e, in parte, non contestati; la loro gravità e concentrazione temporale dimostravano un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Quanto al secondo decreto, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione e sufficiente l'istruttoria, fondate sui verbali degli agenti e sull'ulteriore aggressione verificatasi a breve distanza dai precedenti episodi. La misura è stata giudicata proporzionata, anche per la maggiore durata della seconda sospensione. Il potere del Questore è stato qualificato come ampiamente discrezionale e sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento. La sospensione ex art. 100 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e prescinde dalla responsabilità personale del gestore e da accertamenti penali definitivi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 100 TULPS

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sospensione della licenza di un pubblico esercizio è una misura cautelare e preventiva, diretta a fronteggiare un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini; non ha natura sanzionatoria, prescinde dalla colpa o dalla responsabilità personale del gestore e può essere adottata anche in assenza di accertamenti penali definitivi.

  • art. 7 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'urgenza del provvedere e la natura cautelare della sospensione ex art. 100 TULPS esonerano l'amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che la sua omissione determini l'illegittimità dell'atto.

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La motivazione del provvedimento è adeguata quando espone gli episodi concreti, la loro gravità e reiterazione e il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica posto a fondamento della sospensione.

  • art. 97 Costituzione

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non evidenzia violazioni, essendo risultata legittima la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio prevista dall'art. 100 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è legittimamente disposta quando sussista un concreto pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
  • Ai fini dell'adozione della sospensione ex art. 100 TULPS non è necessario accertare la responsabilità personale del titolare o del gestore del locale, né attendere l'esito definitivo di procedimenti penali; rileva l'obiettiva situazione di pericolo collegata all'attività del pubblico esercizio.
  • Il potere esercitato dal Questore ai sensi dell'art. 100 TULPS è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza, della sproporzione, del travisamento dei fatti e dell'adeguatezza dell'istruttoria.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia la sospensione ex art. 100 TULPS quando ricorrano ragioni di urgenza e la natura cautelare della misura renda necessaria una decisione immediata.
  • La reiterazione di episodi gravi di violenza o di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza, verificatisi in un breve arco temporale all'interno di un locale, può giustificare una sospensione della licenza di durata maggiore, purché la durata sia motivata e proporzionata alla gravità e all'attualità del pericolo.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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