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Sentenza

Sentenza n. 4313/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’esecuzione Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1277 emessa in data 02/02/2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 22682/2023, notificata dapprima in data 05/02/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 21/01/2025.

Giustizia amministrativa202506824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 1277 del 2 febbraio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 1277 del 2 febbraio 2024, pronunciata nell'ambito di un procedimento ex art. 414 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha fornito chiarimenti né indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto della pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Rilevato che il ricorrente aveva allegato l'inadempimento e che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione, il TAR ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 414 c.p.c.

    procedimento ex art. 414 c.p.c.

    La norma è richiamata per qualificare il procedimento davanti al giudice ordinario del lavoro dal quale è scaturito il titolo oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e degli altri provvedimenti ad essa equiparati, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a.
  • Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e si limita all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza consentire integrazioni del contenuto del titolo o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Allegato l'inadempimento da parte del creditore, spetta all'amministrazione debitrice fornire chiarimenti e indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica la condanna dell'amministrazione a provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, anche sostituendosi all'amministrazione inadempiente, in caso di inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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