Sentenza n. 310/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto della Questura della Provincia di Reggio Calabria Cat. A12/2022/IMM./II sez. Nr 46 datato 10 settembre 2022 notificato il 9/9/2022 sull'istanza tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, fondato su una condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e sulla pendenza di un ulteriore procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il diniego è stato impugnato con tre motivi. Con il primo è stata dedotta la violazione delle norme procedimentali per omesso avviso della convocazione e mancata richiesta della documentazione integrativa necessaria. Con il secondo sono stati dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta illogicità, sostenendo che la Questura avrebbe considerato automaticamente ostativi la condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e la pendenza di un procedimento per violenza privata, senza accertare in concreto la pericolosità sociale, né considerare la condizione familiare del ricorrente. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, dell'art. 3 l. 241/1990 e il difetto di istruttoria per l'omessa valutazione dei legami familiari in Italia, riferiti a un figlio minore e a un fratello malato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare. Il primo motivo è stato respinto perché risultava agli atti l'avviso ex art. 10-bis l. 241/1990, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Il secondo motivo è stato respinto poiché la pericolosità sociale non era stata desunta automaticamente dalla mera commissione dei reati, ma dalla natura dei procedimenti, dall'esito sfavorevole per il ricorrente, dalla valutazione della personalità e dell'inserimento sociale; la condanna per maltrattamenti in famiglia, anche alla luce della pena detentiva in corso di espiazione, è stata ritenuta idonea a giustificare il diniego o la revoca del titolo, con prevalenza delle esigenze di sicurezza sociale in presenza di condotte abituali e aggressive. Il terzo motivo è stato respinto perché i legami familiari erano stati soltanto allegati e non provati: la documentazione prodotta non attestava la regolare presenza del fratello in Italia né dimostrava l'esistenza di un figlio, risultando anzi indizi contrari dalla documentazione fiscale. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo anche quanto al necessario bilanciamento con il radicamento sociale e familiare rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU. È stata confermata la reiezione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per carenza documentale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno ordinario è revocabile quando vengano meno i requisiti per l'ingresso e il soggiorno
Il venir meno dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno, inclusa la presenza di condanne per reati ostativi, può giustificare la revoca o il diniego del titolo di soggiorno.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Invocato dal ricorrente in relazione alla necessità di valutare i legami familiari; il motivo è stato respinto per mancata prova concreta dei rapporti familiari allegati.
art. 10-bis l. 241/1990
L'avviso di preavviso di rigetto risultava regolarmente inviato e notificato, sicché non è stata ravvisata la violazione procedimentale dedotta.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato quanto alla pericolosità sociale, alla rilevanza dei procedimenti penali e al bilanciamento con i legami familiari.
art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato nella valutazione cautelare quale riferimento alla specificità dei reati commessi in ambito domestico e alla loro incompatibilità con la frequentazione di rapporti familiari.
art. 8 CEDU
L'amministrazione deve motivare il bilanciamento tra esigenze di sicurezza sociale e radicamento sociale e familiare; in presenza di condotte abituali e particolarmente aggressive può prevalere la sicurezza sociale.
art. 140 c.p.c.
La notificazione dell'avviso ex art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta validamente effettuata secondo tale modalità.
Massime di principio
- La condanna per maltrattamenti in famiglia può costituire, in linea di principio, causa idonea a giustificare il diniego o la revoca di un permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- La valutazione della pericolosità sociale non è illegittimamente automatica quando l'amministrazione considera la natura dei reati e dei procedimenti, il loro esito, la personalità dell'interessato e il suo inserimento sociale.
- Nel bilanciamento tra sicurezza sociale e radicamento familiare rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, la sicurezza può prevalere quando le condotte siano abituali, particolarmente aggressive e commesse proprio nell'ambito delle relazioni familiari.
- Il diniego di soggiorno deve tenere conto dei legami familiari allegati dall'interessato, ma questi devono essere concretamente provati mediante documentazione idonea quanto alla loro esistenza, intensità e, ove rilevante, alla regolare presenza dei familiari sul territorio nazionale.
- La deduzione di violazioni procedimentali è infondata quando dagli atti risulti l'effettiva notificazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
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