Ordinanza n. 1742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione seconda) n. 123, pubblicata l’11 marzo 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (autorità e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore economico ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare di altra parte nella controversia relativa alla procedura di affidamento identificata dal CIG B869806438 e a una determinazione della stazione appaltante adottata all’esito di un parere di precontenzioso dell’ANAC. L’appellante aveva sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità e contestato la sussistenza dei presupposti cautelari, sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, con specifico riguardo alle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità dedotte dall’appellante, il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dalla precedente decisione della Sezione n. 2210 del 2026, relativa a una fattispecie analoga concernente una determinazione della stazione appaltante assunta all’esito di un parere di precontenzioso dell’ANAC. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more dell’udienza pubblica già fissata per il 21 settembre 2026, considerato che l’accoglimento della cautelare comportava soltanto l’assegnazione all’amministrazione di un termine di sessanta giorni per il riesame del provvedimento impugnato e che non era stata evidenziata alcuna interruzione dell’esecuzione del servizio di riscossione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la valutazione del fumus può essere effettuata anche alla luce di una recente decisione della stessa Sezione relativa a una fattispecie analoga, quando la questione concerne determinazioni della stazione appaltante adottate all’esito di pareri di precontenzioso dell’ANAC.
- Il periculum in mora non sussiste quando l’effetto della misura cautelare consiste nell’imporre all’amministrazione un riesame entro un termine contenuto e l’udienza di merito è già prossima, salvo che sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile nel periodo intermedio.
- La mera pendenza di un riesame amministrativo disposto in sede cautelare non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile per l’operatore economico, soprattutto quando non risulti interrotta l’esecuzione del servizio controverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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