Cassazione Civile, Ordinanza n. 00399/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, motivata dall'integrale pagamento del debito sotteso all'intimazione opposta, come risultante dall'estratto di ruolo prodotto. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite traeva origine dall'opposizione proposta da un privato avverso un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per crediti previdenziali. Il giudice di merito aveva accolto l'opposizione dichiarando prescritti i crediti, ritenendo applicabile il termine quinquennale anche dopo la notifica della cartella non opposta, in linea con Cass. S.U. n. 23397/2016. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'ente della riscossione, articolando due motivi; nelle more del giudizio, però, lo stesso ricorrente depositava memoria dichiarando di rinunciare al ricorso perché il debito risultava interamente estinto per avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo.
Norme richiamate
art. 23397/2016 Cass. S.U.
sentenza del 17 novembre 2016 numero 23397
è richiamata dalla Corte d'appello come arresto che impone, per i crediti previdenziali, l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione anche dopo la notifica della cartella non opposta
prescrizione quinquennale
il giudice di merito aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali successivamente alla notifica della cartella di pagamento
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso perché il debito azionato risulta integralmente estinto, il processo si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche nel giudizio di legittimità se il pagamento soddisfacente del credito elimina ogni residua utilità della decisione sull'impugnazione.
- In presenza di rinuncia del ricorrente fondata sull'estinzione integrale del debito, è coerente disporre la compensazione delle spese di lite.
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