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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00399/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, motivata dall'integrale pagamento del debito sotteso all'intimazione opposta, come risultante dall'estratto di ruolo prodotto. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite traeva origine dall'opposizione proposta da un privato avverso un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per crediti previdenziali. Il giudice di merito aveva accolto l'opposizione dichiarando prescritti i crediti, ritenendo applicabile il termine quinquennale anche dopo la notifica della cartella non opposta, in linea con Cass. S.U. n. 23397/2016. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'ente della riscossione, articolando due motivi; nelle more del giudizio, però, lo stesso ricorrente depositava memoria dichiarando di rinunciare al ricorso perché il debito risultava interamente estinto per avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo.

Norme richiamate

  • art. 23397/2016 Cass. S.U.

    sentenza del 17 novembre 2016 numero 23397

    è richiamata dalla Corte d'appello come arresto che impone, per i crediti previdenziali, l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione anche dopo la notifica della cartella non opposta

  • prescrizione quinquennale

    il giudice di merito aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali successivamente alla notifica della cartella di pagamento

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso perché il debito azionato risulta integralmente estinto, il processo si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche nel giudizio di legittimità se il pagamento soddisfacente del credito elimina ogni residua utilità della decisione sull'impugnazione.
  • In presenza di rinuncia del ricorrente fondata sull'estinzione integrale del debito, è coerente disporre la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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