Cassazione Penale, Sentenza n. 47831/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Bari, delle condanne per furto aggravato commesso il 26/10/2015 (entrambe) e per resistenza a pubblico ufficiale (solo Ciarella). Ciarella censura la mancanza di prova della partecipazione di piu persone ai furti e la carenza di prova della responsabilita penale per il furto in danno di Tesse; contesta inoltre la configurabilita del reato di resistenza, sostenendo l'assenza di aggressione fisica e la mancata consapevolezza di trovarsi di fronte a Carabinieri operanti in borghese. D'Imperio deduce l'insufficiente motivazione circa l'applicazione della recidiva.
La decisione
Entrambi i ricorsi dichiarati inammissibili. Per Ciarella: il primo motivo e' ritenuto un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni di fatto della Corte d'appello; la motivazione della Corte d'appello e' stata ritenuta adeguata, fondata sul verbale di arresto, sui riconoscimenti delle persone offese e sul rinvenimento della refurtiva (compresa la carta d'identita). Il motivo sulla resistenza e' manifestamente infondato: il delitto non richiede lesioni, e l'atto di divincolarsi e tentare la fuga integra la violenza necessaria; inoltre i militari si erano qualificati, il che esclude la mancanza di consapevolezza. Per D'Imperio: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'applicazione della recidiva richiamando precedenti numerosi e le modalita organizzative dei furti. Conseguentemente le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen.
Richiamata in relazione all'aggravante per furto commesso con la partecipazione di piu persone; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento organizzativo sulla base del verbale di arresto, dei riconoscimenti e del rinvenimento della refurtiva
art. 337 cod. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di resistenza a pubblico ufficiale; interpretazione della Corte: il reato non richiede che vi siano lesioni fisiche, poiche' e' sufficiente un atto violento finalizzato a sottrarsi all'azione del pubblico ufficiale (es. divincolarsi energicamente e tentare la fuga)
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare le categorie di vizio impugnabili in Cassazione: le censure devono evidenziare violazione di legge o travisamento della prova, non possono invece costituire un sindacato meramente di fatto; la Corte ha ritenuto che le censure proposte mirassero a rinnovare la valutazione del merito
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato come conseguenza della declaratoria di inammissibilita' per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (euro 3.000,00)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non e' sede per rinnovare il giudizio di merito: censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale non e' necessaria la presenza di lesioni: e' sufficiente un comportamento violento o un impiego di forza diretto a eludere l'azione del pubblico ufficiale (es. divincolarsi e tentare la fuga).
- La qualifica dell'aggravante relativa alla partecipazione di piu persone richiede elementi probatori concreti (verbali d'arresto, riconoscimenti, rinvenimento della refurtiva, modalita' operative comuni); l'assenza di riconoscimento completo da parte di tutte le persone offese non e' automaticamente decisiva se esistono altri elementi concordanti.
- L'applicazione della recidiva deve essere motivata in modo specifico richiamando precedenti pertinenti e, se opportuno, la maggiore capacita' a delinquere dimostrata dalle modalita' di commissione del reato.
- Se gli agenti si sono qualificati e il soggetto reagisce con tentativi di fuga, il giudice puo' legittimamente inferire la consapevolezza di trovarsi di fronte a pubblici ufficiali.
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