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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9209 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo la violazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002. Secondo l'Amministrazione, il condono previsto da tale disposizione si perfeziona esclusivamente con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate dovute. A differenza di altre forme di condono, l'art. 9-bis non prevede che il tardivo o omesso pagamento delle rate successive alla prima lasci comunque efficace la sanatoria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, avente natura clemenziale, si perfeziona soltanto con il pagamento integrale delle rate entro i termini prescritti. In caso di mancato o tardivo pagamento anche di una rata successiva alla prima, la definizione non si perfeziona e l'Amministrazione può recuperare l'imposta originariamente dovuta. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Il condono produce la definizione della lite pendente soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti.

    La disposizione disciplina un condono tributario di natura clemenziale: il contribuente deve versare integralmente e tempestivamente gli importi indicati nella dichiarazione integrativa. Il mancato o tardivo pagamento di una rata impedisce il perfezionamento della sanatoria e consente il recupero dell'imposta originaria.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Queste forme di condono sono state distinte dall'art. 9-bis perché caratterizzate, secondo la Corte, da una struttura prevalentemente premiale e da regole diverse quanto agli effetti del mancato pagamento delle rate successive alla prima.

  • Legge n. 350/2003, art. 2, comma 45

    Ha modificato la disciplina del pagamento rateale previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, senza introdurre una regola che conservi l'efficacia del condono in caso di omesso o tardivo pagamento delle rate successive.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La Corte ha ritenuto che, per il condono clemenziale ex art. 9-bis, non fosse necessaria una specifica attività di liquidazione, poiché l'importo da versare era già determinato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, con gli interessi previsti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    È stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione della disciplina normativa sul condono.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Corte, dopo aver cassato la sentenza impugnata, di decidere direttamente la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 14

    È richiamato per distinguere la disciplina applicabile ad altre forme di definizione agevolata, nelle quali il mancato pagamento delle rate successive alla prima può comportare l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, anziché l'inefficacia della definizione.

Massime di principio

  • Quando una sanatoria fiscale richiede il pagamento rateale integrale entro termini tassativi e non contiene una specifica clausola di salvaguardia, il mancato o tardivo versamento anche di una rata successiva alla prima può impedire il perfezionamento del beneficio.
  • Non è possibile applicare automaticamente a una forma di condono le regole previste per altre sanatorie: occorre verificare la struttura, la finalità e il testo specifico della singola disciplina.
  • I condoni di natura clemenziale, fondati sul semplice pagamento di una somma già determinata dal contribuente, tendono a richiedere l'integrale adempimento per produrre l'effetto estintivo o agevolativo.
  • In assenza del perfezionamento della sanatoria, l'Amministrazione finanziaria può recuperare l'imposta originariamente dovuta, oltre agli eventuali accessori previsti dalla legge.
  • La presenza di un contrasto o di un'incertezza interpretativa può incidere sulla regolazione delle spese processuali, ma non necessariamente modifica l'esito sostanziale della controversia.

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