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Sentenza

Sentenza n. 3954/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2) - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4); - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/1/2023: per l’annullamento, previa sospensiva - della Determinazione della Regione Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 1356 (prot. uscita n. 26987) del 28 novembre 2022, pubblicata il giorno successivo, recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 17077 del 29 novembre 2022, con la quale la Regione Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'intervenuta adozione della citata determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico; oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/1/2023: per l’annullamento, previa sospensiva - della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, recante “elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto; - della nota a mezzo email prot 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; - delle determinazioni dell'ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/2/2023: per l'annullamento - del Provvedimento Dirigenziale dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali - Dipartimento Sanità e Salute della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022, recante “definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Allegato 1 al predetto provvedimento e delle relative tabelle, recanti l' elenco delle quote di ripiano annuale per fornitore; - della deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313 del 26 agosto 2019; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/2/2023: per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/2/2023: per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 7967 – 2022 del 14 dicembre 2022, Prot-2022-1500969, recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Allegato 1 al predetto decreto, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022, richiamata nel citato decreto ma di contenuto allo stato sconosciuto, in cui sono evidenziati, come dettagliato nell'Allegato n. 1, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dei provvedimenti con cui le Aziende sociosanitarie ed IRCCS del S.S.R. hanno certificato il valore della spesa sostenuto per l'acquisto di dispositivi medici, così come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 richiamati nel testo del decreto n. 7967/2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/2/2023: per l’annullamento: - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione; - della deliberazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute, nonché dei relativi allegati; - dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 769504 del 10 novembre 2022, nonché dei relativi allegati; - ove occorra, della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588, recante avviso sulle informazioni e pubblicazione dei documenti inerenti il procedimento;

Giustizia amministrativa202215193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e, con motivi aggiunti, provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al payback sui dispositivi medici e dei relativi importi per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti statali e regionali attuativi del meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha dedotto, in via derivata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228/2012 e dell'art. 9-ter, commi 1, lettera b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., dei principi di capacità contributiva, uguaglianza, riserva di legge, legalità, ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà e tutela della proprietà, nonché degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'accordo del 2019 e degli atti applicativi per fissazione retroattiva dei tetti regionali, lesione del legittimo affidamento, certezza del diritto e buona fede, consumazione del potere, irragionevolezza e difetto dei presupposti; violazione della normativa sui tetti di spesa per mancato scorporo del costo del servizio da quello del dispositivo medico; violazione della trasparenza amministrativa, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Con i motivi aggiunti ha contestato i provvedimenti delle Regioni Sardegna, Piemonte, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e Liguria e della Provincia autonoma di Trento, con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, i relativi fatturati e gli importi dovuti.

La decisione

Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il meccanismo di payback applicabile agli anni 2015-2018 ragionevole e proporzionato, giustificato dalla razionalizzazione della spesa sanitaria e qualificabile come contributo solidaristico, nonché conforme alla riserva di legge e ai principi di irretroattività e tutela dell'affidamento. Il Collegio ha rilevato che l'obbligo di ripiano, le percentuali a carico delle imprese e il criterio proporzionale basato sul fatturato erano conoscibili sin dal 2015; la successiva fissazione dei tetti regionali nel 2019 non ha introdotto un nuovo obbligo sostanziale, essendo il tetto nazionale del 4,4% già noto e coincidente con quello regionale poi stabilito. Il payback non incide sulle gare né modifica i contratti, il prezzo o la quantità delle forniture, ma opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori; inoltre, non è stata dimostrata una riduzione eccessiva dei margini di utile. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, le Regioni e le Province autonome svolgono attività meramente vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa: verificano i dati contabili, individuano le aziende, applicano percentuali fissate dalla legge e impongono il pagamento. Non esercitano un potere autoritativo né determinano autonomamente il tetto o il suo superamento. La posizione dell'impresa è quindi di diritto soggettivo al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. È stata disposta la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, originariamente, poneva il superamento a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 1, lettera b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015

    Disciplina la fissazione dei tetti regionali, la rilevazione del superamento, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e la procedura per gli anni 2015-2018.

  • art. 1, comma 557, legge 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e specifiche scadenze.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter d.l. 78/2015, affidando a Regioni e Province autonome l'individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 4, comma 8-bis, d.l. 198/2022

    Ha differito al 30 aprile 2023 il termine per il pagamento da parte dei fornitori.

  • art. 8 d.l. 34/2023

    Ha istituito un fondo di 1.085 milioni di euro per il 2023 e previsto la riduzione al 48% dell'importo di ripiano in determinate condizioni.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata dal giudice amministrativo privo di giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 3 Cost.

    Parametro delle censure di uguaglianza e ragionevolezza, ritenute non fondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto il payback misura ragionevole e proporzionata rispetto alla libertà di iniziativa economica.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo di payback per gli anni 2015-2018, escludendo violazioni della libertà d'impresa, della riserva di legge, dell'irretroattività e dell'affidamento.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha esteso a tutte le aziende fornitrici, comprese quelle che avevano instaurato controversie, la riduzione al 48% della quota di ripiano prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività, tutela dell'affidamento e libertà d'impresa, poiché l'obbligo di concorrere al ripiano, le percentuali applicabili e il criterio proporzionale basato sul fatturato erano previsti dalla legge sin dal 2015.
  • La fissazione del tetto regionale per gli anni 2015-2018 in una misura coincidente con il tetto nazionale già fissato al 4,4% non costituisce introduzione retroattiva di un nuovo obbligo sostanziale, quando il sistema normativo preesistente rendeva prevedibile l'esistenza del tetto e dell'obbligo di ripiano.
  • Il payback opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o esiti delle gare, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori mediante un obbligo di contribuzione alla spesa sanitaria.
  • Nell'attuazione del payback per gli anni 2015-2018, Regioni e Province autonome svolgono attività vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa, limitata alla verifica dei dati contabili, all'individuazione delle aziende e all'applicazione di percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali.
  • Le controversie relative al corretto calcolo degli importi richiesti con i provvedimenti regionali o provinciali di payback, quando l'amministrazione non esercita un potere discrezionale ma determina matematicamente un'obbligazione sulla base di presupposti legislativamente predeterminati, riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti regionali o provinciali di payback consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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