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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51625/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge (artt. 191 e 220 disp. att. cod. proc. pen.) e carenza/mancanza di motivazione per presunta inutilizzabilità delle acquisizioni documentali provenienti dall'ispezione fiscale (in particolare i documenti rinvenuti nel personal computer), per cui si deduceva che tali documenti non sarebbero stati sequestrati e quindi inutilizzabili anche le dichiarazioni di teste basate su essi; (2) carenza/contraddittorietà della motivazione sul piano dell'elemento soggettivo (dolo specifico), non tenendo conto della natura specifica del dolo, della soglia di punibilità e delle rinunce o storni di pagamenti che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero assenza del fine evasivo; (3) vizio di motivazione e violazione della normativa tributaria (richiamo ad art. 11 d.lgs. n.74/2000 e valutazione della falsità dei documenti) per aver travisato il contenuto dei documenti prodotti all'Agenzia delle Entrate e non aver provato la falsità, ma solo incompletezza o confusione nelle informazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la parte che eccepiva per la prima volta in cassazione l'inutilizzabilità ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (richiamando art. 606 comma 3 e art. 609 cod. proc. pen.) e, sul merito, ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza (Pelini, Dichiara, Raineri) che chiarisce che la violazione dell'art. 220 non comporta automaticamente inutilizzabilità degli elementi acquisiti e che l'onere di specificare gli atti e la loro incidenza grava sul ricorrente. La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'acquisizione dei documenti provenienti dall'Agenzia delle Entrate, anche in copia (riferendo art. 237 e art. 258 cod. proc. pen.). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il dolo, avendo trovato elementi sintomatici (tenuta di una contabilità parallela) idonei a dimostrare la volontà di evasione, applicando il principio richiamato in Monghini; il motivo è stato ritenuto una mera proposta di lettura alternativa senza capacità di scalfire la ricostruzione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte di appello ha fatto riferimento agli elementi di fatto e alla testimonianza che mostrano la non veridicità delle informazioni fornite durante il controllo fiscale, confermando la sussistenza del reato relativo alla presentazione di documenti falsi. Il ricorso è stato dunque rigettato; la condanna di 9 mesi (e accessori/confisca/probabile sospensione condizionale) è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione. La Corte ha altresì rilevato che i termini di prescrizione non sono decorso.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La violazione dell'art. 220 disp. att. non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive; l'inutilizzabilità o nullità deve essere prevista da norme processuali specifiche e chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare gli atti specifici affetti dal vizio e la loro incidenza sul provvedimento impugnato.

  • art. 191 disp. att. cod. proc. pen.

    Non comporta un divieto generale di acquisizione delle prove; non giustifica in automatico l'inutilizzabilità delle prove acquisite nell'ambito dell'attività ispettiva.

  • art. 237 cod. proc. pen.

    Si applica ai documenti provenienti dall'imputato; l'acquisizione della documentazione contabile dall'Agenzia delle Entrate è legittima anche in considerazione della provenienza dall'imputato.

  • art. 258 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di acquisire copia di un documento senza sequestro, rendendo legittima l'acquisizione documentale anche quando non sia stato operato un sequestro formale.

  • art. 606 comma 3 e art. 609 cod. proc. pen.

    Norme processuali che giustificano l'inammissibilità dei motivi proposti per la prima volta in cassazione o non adeguatamente dedotti in sede di merito; in particolare, questioni di inutilizzabilità sollevate ex novo in cassazione sono inammissibili.

  • art. 5 d.lgs. n.74/2000

    Norma penale in tema di omessa presentazione delle dichiarazioni (IRPEF/IVA): la Corte ha ritenuto provata l'elemento materiale e soggettivo per l'anno di imposta 2012 sulla base della contabilità parallela e degli accertamenti.

  • art. 11 d.l. n.201/2011 (reato contestato capo 2)

    Riferimento normativo in relazione alla presentazione di documenti falsi: la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base delle evidenze emerse durante la verifica, comprese le discrepanze tra le fatture/prospetti forniti e la realtà economica.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 6594/2016 (Pelini); Sez. 3, n. 9977/2019 (Dichiara); Sez. U., n. 45477/2001 (Raineri); Sez. 6, n. 16465/2011 (Monghini)

    Principi richiamati: (Pelini/Dichiara/Raineri) delineano il rapporto tra attività ispettiva e attività investigativa e l'onere di specificazione dell'inutilizzabilità; (Monghini) stabilisce che il dolo può essere provato con circostanze concrete e sintomatiche in assenza di confessione.

Massime di principio

  • Le acquisizioni documentali effettuate nell'ambito di verifiche fiscali non sono di per sé inutilizzabili in sede penale: la violazione dell'art. 220 disp. att. non produce automaticamente inutilizzabilità; chi eccepisce l'illegittimità deve indicare specificamente gli atti viziati e la loro incidenza sul giudizio.
  • Non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione questioni processuali decisive senza averle adeguatamente dedotte in sede di merito: tali eccezioni rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • L'elemento soggettivo (dolo) nei delitti tributari può essere provato mediante elementi sintomatici e circostanze oggettive (es. contabilità parallela, occultamento di fatture, discrepanze nei dati forniti durante il controllo); una ricostruzione coerente e convergente di tali elementi è idonea a fondare la condanna.
  • Se si vuole contestare la utilizzabilità di documenti informatici o la loro acquisizione, è necessario dimostrare concretamente il vizio (mancanza di catena di custodia, acquisizione non autorizzata, ecc.) e indicare quali documenti e in quale modo hanno inciso sul convincimento del giudice.
  • Contestare la falsità dei documenti richiede argomentazioni precise e prove contrarie: la mera possibilità di incompletezza o confusione nei dati non è sufficiente a ribaltare una valutazione giudiziale fondata su testimonianze e riscontri documentali.

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