Cassazione Penale, Sentenza n. 14949/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare ex art. 77, comma 1, n. 4, del DPR n. 230/2000 in relazione alla "battitura" dei blindati commessa dal ricorrente il 2, 3 e 4 giugno 2018. Il ricorrente deduce violatione di legge (art. 77 DPR 230/2000, art. 21 Cost.), violazione del vincolo di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione e carenza di elementi concreti idonei a provare un effettivo turbamento della comunità carceraria; sostiene inoltre che la "battitura" sia una forma pacifica di manifestazione del pensiero e che le ragioni della protesta fossero fondate (successiva modifica amministrativa della disposizione contestata). Cita anche precedenti giurisprudenziali favorevoli alla non punibilità di battiture brevi e isolate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la giurisprudenza che bilancia il diritto di manifestare il pensiero e l'esigenza di tutela della tranquillità della comunità penitenziaria. Ha confermato che la "battitura" può integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4, DPR n. 230/2000 quando, per durata, frequenza, intensità, orario e diffusione del rumore, superi la soglia di ordinaria tollerabilità e provochi un impatto negativo sulla vita quotidiana della comunità carceraria. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto provato che le azioni del ricorrente: si sono ripetute tre giorni consecutivi, sono durate circa 15 minuti ciascuna, hanno generato forte frastuono udibile in più sezioni e anche all'esterno dell'istituto, e hanno turbato la quiete e il riposo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR n. 230 del 2000, art. 77, comma 1, n. 4
La disposizione disciplina gli illeciti disciplinari dei detenuti e prevede la sanzionabilità di comportamenti molesti nei confronti della comunità penitenziaria. La Corte interpreta il concetto di "molestia" come comprensivo di ogni turbamento della tranquillità della comunità che abbia un impatto negativo (anche psicologico) sulle normali attività; per la "battitura" si valuta durata, frequenza, intensità, orario e diffusione per stabilire se si superi la soglia di tollerabilità.
Costituzione, art. 21
Riconosce la libertà di manifestazione del pensiero, ma non in senso assoluto: in ambito carcerario il diritto è bilanciato con le esigenze di ordine, sicurezza e tranquillità della comunità penitenziaria; la libertà di protesta non esclude la sanzionabilità di comportamenti che eccedono la tollerabilità.
Art. 41-bis ordinamento penitenziario (regime speciale)
Indica il regime detentivo speciale cui è sottoposto il ricorrente; il contesto di 41-bis accentua le esigenze di sicurezza e di mantenimento della disciplina e può influire nella valutazione dell'impatto delle condotte sul vivere collettivo dell'istituto.
Art. 627 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso)
Il ricorrente ha invocato un presunto vizio connesso al vincolo di rinvio ex art. 627 c.p.p.; la Corte però non ha accolto tale doglianza, ritenendo infondato il motivo principale del ricorso (mancanza di violazione di legge o di illogicità determinante).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021)
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio nomofilattico secondo cui la battitura collettiva dei blindati può integrare l'illecito di molestia quando, valutati ragioni, durata, frequenza e intensità, la protesta superi la soglia fisiologica di tollerabilità e abbia un impatto negativo sulla comunità penitenziaria. Si opera un bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della tranquillità carceraria.
Massime di principio
- La "battitura" dei blindati può essere considerata forma di manifestazione del pensiero, ma la sua pacificità non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare: è necessario valutare durata, frequenza, intensità, orario e diffusione del rumore per accertare se sia stata superata la soglia di tollerabilità della comunità carceraria.
- In ambito detentivo il diritto di manifestare il pensiero (art. 21 Cost.) viene bilanciato con l'esigenza di mantenere la tranquillità e l'ordine: comportamenti che arrecano disturbo prolungato o ampio possono essere sanzionati anche se mirano a esprimere un dissenso.
- La fondatezza della motivazione della protesta (ad es. se l'amministrazione poi modifica la disposizione contestata) non esclude automaticamente la sanzionabilità degli atti compiuti in passato; la valutazione resta ancorata all'effettivo impatto della condotta sul vivere collettivo.
- Le proteste brevi, occasionali e non diffuse (p. es. battiture per pochi minuti, isolate e non udibili all'esterno) hanno maggiori probabilità di essere ritenute espressive e non sanzionabili; la ripetizione, la durata e la dispersione del rumore amplificano la pericolosità disciplinare.
- Nella contestazione disciplinare l'onere della prova circa la concreta lesione della tranquillità comunitaria grava sui rapporti disciplinari e sul giudice che li valuta: elementi concreti (durata, numero di episodi, diffusione del rumore, testimonianze, effetti sul riposo altrui) rafforzano la legittimità della sanzione.
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