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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29522/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di prova della responsabilità perché la Corte avrebbe contraddittoriamente ritenuto che la persona offesa abbia compreso il carattere intimidatorio della richiesta solo successivamente ma al contempo aveva valorizzato la reazione della vittima come consapevolezza immediata; 2) la qualificazione del fatto come tentata estorsione anziché violenza privata, per l'assenza di indicazione di un prezzo/danno potenziale; 3) la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", sostenendo il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa circa la vicinanza del ricorrente ad ambienti camorristici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato una contraddizione logica nella motivazione di merito circa il momento in cui la vittima ha acquisito la consapevolezza del carattere estorsivo della richiesta (prima o solo successivamente), con conseguente incertezza circa l'effettiva capacità intimidatoria dell'atto al momento della sua commissione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, con prescrizione di riesaminare anche gli altri profili ove venga accertato il carattere intimidatorio della condotta.

Norme richiamate

  • tentata estorsione

    La Corte ha valutato la sussistenza dell'idoneità intimidatoria degli atti al momento della loro commissione: per la configurabilità del tentativo rileva che la vittima avesse percepito immediatamente la natura estorsiva della richiesta; la contraddittorietà temporale delle dichiarazioni ha reso incerta tale valutazione, determinando l'annullamento e il rinvio.

  • tentativo di violenza privata

    La difesa ha prospettato la diversa qualificazione del fatto, sostenendo l'assenza di prova di un danno economico o della richiesta di una somma determinata; la Corte di cassazione ha disposto il rinvio perché la verifica di questo profilo dipende dall'accertamento, in sede di rinvio, del carattere intimidatorio della condotta.

  • aggravante del "metodo mafioso"

    La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse contraddittoria e potenzialmente viziata nella valutazione delle dichiarazioni della vittima circa la presunta vicinanza del ricorrente ad ambienti camorristici; pertanto la sussistenza dell'aggravante dovrà essere riesaminata in sede di rinvio se accertato il carattere intimidatorio.

Massime di principio

  • Per configurare il tentativo di estorsione è necessario provare che la condotta avesse, al momento della commissione, idoneità intimidatoria: la consapevolezza della vittima acquisita solo successivamente non è sufficiente a fondare la condanna.
  • Le valutazioni probatorie devono essere coerenti nel ricostruire il momento temporale in cui la vittima ha percepito la minaccia; incongruenze o contraddizioni possono portare all'annullamento della sentenza per vizio di motivazione.
  • La distinzione tra estorsione e violenza privata passa anche dall'elemento economico: se manca una richiesta volta ad ottenere un vantaggio patrimoniale o se non è dimostrabile il potenziale danno, va considerata l'ipotesi di diversa fattispecie e il Tribunale deve argomentare in modo chiaro il motivo della qualificazione scelta.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" richiede un nesso concreto tra la condotta intimidatoria e l'uso della forza o dell'influenza tipica dell'organizzazione: semplici elementi indiziari (es. precedenti arresti, stato sociale) non bastano senza adeguata motivazione probatoria.
  • In caso di rinvio, il giudice dovrà rinnovare la valutazione delle testimonianze e degli elementi di contesto (comportamento del presunto complice, rapporti pregressi tra vittima e imputato, temporizzazione degli eventi) per accertare oggettivamente l'esistenza della minaccia e la sua idoneità a costituire tentativo punibile.

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