Cassazione Penale, Sentenza n. 31993/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento probatorio perché la Corte d'appello avrebbe confermato la condanna sulla base di meri indizi e di una ricostruzione fondata su "verosimiglianza" anziché sul canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; critica specifica al travisamento della deposizione della persona offesa e alla mancata considerazione delle dichiarazioni del teste Alfieri e delle risultanze video e peritali, nonché all'assenza di riscontro sul rinvenimento del denaro asseritamente sottratto; (2) vizio nella motivazione del trattamento sanzionatorio, con mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e possibile eccesso nella determinazione della pena di base ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello perché motivi nuovamente e conformemente al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo. La Corte ha censurato l'uso di argomentazioni di mera verosimiglianza e le affermazioni apodittiche circa la sottrazione del denaro e la sua spartizione, rilevando la mancanza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il provvedimento del Procuratore Generale che chiedeva l'inammissibilità è stato sostanzialmente rifiutato dalla decisione di merito della Cassazione che ha disposto il rinvio per nuova decisione conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla partecipazione al reato richiamata come base per la responsabilità concorrente; la Corte richiede elementi probatori che dimostrino la partecipazione anche rispetto all'elemento soggettivo del reato e non soltanto la presenza nel gruppo.
art. 628, comma 3, cod. pen.
art. 628, comma 3, cod. pen.
Norma che configura la rapina aggravata; la Corte ha ritenuto che la prova della sottrazione di denaro, elemento essenziale della rapina, non fosse sufficientemente dimostrata in relazione al ricorrente.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma relativa alla motivazione dell'appello; dedotta violazione procedurale dalla difesa per mancata autonoma motivazione della Corte d'appello nel confermare il primo grado.
art. 192 cod. proc. pen.
Disposizione sugli indizi che richiede gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari non avessero questi requisiti rispetto alla partecipazione del ricorrente alla rapina.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche richiamata nel motivo di ricorso per la mancata valutazione e motivazione del loro riconoscimento o diniego nella sentenza impugnata; la Cassazione ha assorbito la questione in seguito all'annullamento per vizio di motivazione.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il principio della valutazione della prova in tema penale e la soglia probatoria; la Corte ha richiamato la necessità del superamento del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e censurato l'uso della mera verosimiglianza.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale della responsabilità penale e della presunzione di innocenza: richiede che la condanna sia fondata su prova che superi ogni ragionevole dubbio e orienta i criteri valutativi del giudice.
Massime di principio
- La condanna penale non può essere fondata su mera verosimiglianza; il giudice deve raggiungere la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, specialmente quando si basa su indizi.
- Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p.): ricostruzioni ipotetiche e apodittiche non sono sufficienti per affermare la responsabilità.
- Se un elemento essenziale del reato (es. la sottrazione di denaro nella rapina) non è riscontrato da prove dirette o indiziari affidabili, la prospettazione accusatoria rischia di cedere per vizio di motivazione.
- La Corte d'appello che condivide le ragioni del primo grado deve comunque fornire propria motivazione e non limitarsi a una trasposizione acritica; il giudice di appello deve indicare la ratio decidendi autonoma.
- In tema di valutazione delle prove audiovisive o perizie, il giudice deve esplicitare i passaggi logici che collegano le risultanze tecniche alla colpevolezza, evitando inferenze gratuite.
- Sulle questioni di pena e riconoscimento di circostanze attenuanti, il giudice è tenuto a motivare espressamente il diniego o il riconoscimento; tuttavia tali questioni possono rimanere assorbite se viene annullata la decisione di merito per vizi di motivazione.
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