Cassazione Penale, Sentenza n. 8385/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata la valutazione della Corte d'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio e la notifica/consegna di atti relativi al procedimento non equivale automaticamente a conoscenza del processo. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per motivazione illogica, insufficiente e contradditoria ex art. 606 lett. e) c.p.p., avverso il rigetto della domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; la ricorrente sosteneva di non aver avuto conoscenza del processo (incolpevole mancata conoscenza) e che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e la partecipazione a una perquisizione/sequestro non dimostravano la consapevolezza della vocatio in iudicium.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiede che il condannato provi che l'assenza sia dovuta a un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la norma riguarda la rescissione del giudicato per procedimenti in assenza.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; va coordinata con l'art. 629-bis per valutare la colpevolezza o l'incolpevolezza della mancata conoscenza.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per vizio di motivazione: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato in modo illogico, insufficiente e contraddittorio nel rigettare la rescissione.
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)
Ha inciso sul regime della processualità in absentia e ha reso rilevante la valutazione della colpevole o incolpevole mancata conoscenza nel processo in assenza.
Legge 23 giugno 2017, n. 203
Ha introdotto l'art. 629-bis in sostituzione dell'art. 625-ter, aggiornando la disciplina della rescissione del giudicato.
Giurisprudenza: Sez. Un. n. 36848/2014; Sez. Un. n.23948/2019 (Ismail); Sez. 3 n.12055/2020 (Zheng); Sez. 6 n.43140/2019 (Shinmi)
Principi consolidati: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé prova di conoscenza del processo; la conoscenza del procedimento (es. perquisizione, sequestro) non coincide automaticamente con la conoscenza della celebrazione del processo; il giudice deve valutare l'effettiva instaurazione di un rapporto difensore-imputato e la consapevolezza della vocatio in iudicium.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis richiede prova dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, non basta la sola conoscenza del procedimento.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, specie nelle fasi iniziali, non costituisce di per sé prova che l'imputato avesse conoscenza del processo; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la consapevolezza della vocatio in iudicium.
- La notifica o la consegna di atti relativi al procedimento (es. decreto di perquisizione, sequestro) e la partecipazione a perquisizioni non sono automaticamente idonee a escludere l'incolpevole mancata conoscenza del processo.
- La mancata diligenza del condannato nel mantenere i contatti con il difensore può essere valutata ma non può essere considerata da sola prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
- In casi dubbi il giudice di merito deve motivare puntualmente perché ritiene che sussista conoscenza o volontaria sottrazione: la mera astrazione di 'mancata diligenza' non è sufficiente.
- In presenza di vizi di motivazione relativi alla valutazione della conoscenza del processo, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo giudizio di merito.
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