Ordinanza n. 42/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento previa adozione di idonea misura cautelare e per la declaratoria dell’inadempimento o inesatta esecuzione, in parte qua (voltura AUA), degli obblighi derivanti dall’accordo sottoscritto in data 11.07.2024 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, avente a oggetto il trasferimento, in capo al Comune di Trivento, della gestione tecnico amministrativa dell’Area PIP “Piana d’Ischia”; e per la conseguente condanna all’esatta esecuzione del Comune di Trivento, in persona del sindaco e legale rappresentante p. t., del medesimo accordo, come ratificato tra le parti in data 11.07.2024, a seguito di autorizzazione avvenuta attraverso la delibera di Consiglio comunale di Trivento n. 16 dell’08.05.2024 e la delibera di Consiglio generale del Consorzio n. 9 del 24.05.2024, nella parte in cui il Comune di Trivento assume su di sé la gestione tecnico amministrativa dell’Area PIP di Trivento “Piana D’Ischia”, liberando il Consorzio da qualsivoglia responsabilità e adempimento legato alla stessa; anche mediante annullamento o dichiarazione di illegittimità, laddove ammissibile e necessario, e comunque avverso la nota del Comune di Trivento del 19.02.2026 e di ogni altro atto conseguenziale e presupposto, in quanto lesivo, illegittimo, frutto di eccesso di potere e comunque posto in violazione dell’accordo; e per la conseguente voltura a favore del sindaco del Comune Trivento e comunque dell’Amministrazione comunale, dell’AUA relativa all’impianto di depurazione indicata con n. 65685 (ex art. 7 Linee Guida Regione Molise), con derivante adempimento ed esecuzione di tutte le procedure necessarie preordinate e successive; e per la nomina di un commissario ad acta che, decorso il termine indicato dal Collegio, si sostituisca all’Amministrazione comunale per i relativi ed urgenti adempimenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Trivento del 19 febbraio 2026 e comportamento di mancata o inesatta esecuzione dell'accordo dell'11 luglio 2024, con riferimento alla voltura dell'AUA relativa all'impianto di depurazione
Esito
La controversia
Il Consorzio ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione, da parte del Comune di Trivento, dell'accordo sottoscritto l'11 luglio 2024 ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990, avente a oggetto il trasferimento al Comune della gestione tecnico-amministrativa dell'Area PIP “Piana d’Ischia”. In particolare, ha dedotto la violazione dell'accordo nella parte in cui il Comune avrebbe assunto la gestione dell'area, liberando il Consorzio dagli adempimenti e dalle responsabilità connessi, senza procedere alla voltura a favore dell'amministrazione comunale dell'AUA relativa all'impianto di depurazione, indicata con il n. 65685. Il ricorso era rivolto anche contro la nota comunale del 19 febbraio 2026 e gli atti presupposti e conseguenti, deducendone l'illegittimità, l'eccesso di potere e la violazione dell'accordo. Il Consorzio ha inoltre domandato la condanna del Comune all'esatta esecuzione dell'accordo, l'adozione degli adempimenti necessari per la voltura dell'AUA e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito nel merito la controversia. Ai fini della decisione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Comunità montana “Trigno Medio Biferno” in liquidazione e della Regione Molise, precisando che tali enti, pur non essendo controinteressati in senso formale, dovevano essere coinvolti nel giudizio. Ha assegnato al Consorzio il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare loro il ricorso. In sede cautelare il Collegio ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per una sollecita definizione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 15 l. n. 241/1990
Richiamato quale base normativa dell'accordo tra amministrazioni avente a oggetto il trasferimento della gestione tecnico-amministrativa dell'Area PIP.
art. 55 c.p.a.
Richiamato per la domanda cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando ne ricorrono i presupposti nella fase cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza per la definizione del merito.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un ricorso amministrativo, risulti necessario coinvolgere enti pubblici non qualificabili come controinteressati in senso formale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, assegnando al ricorrente un termine per la notificazione del ricorso.
- Nella fase cautelare, qualora ricorrano i presupposti per una sollecita definizione della controversia, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via cautelare la domanda principale.
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