Cassazione Penale, Ordinanza n. 35473/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito, che aveva confermato la condanna per evasione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di evasione. Il primo motivo riguardava l'acquisizione delle dichiarazioni rese in dibattimento dal querelante, ma la Corte ha rilevato che tale censura non era stata dedotta con l'atto di appello. Il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio ed è stato ritenuto generico: la sentenza impugnata, pur avendo erroneamente dato atto dell'esclusione delle attenuanti generiche da parte del primo giudice, in realtà confermava la decisione del Tribunale che le aveva riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, senza modificare l'esito finale della pena.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che introduca una questione non devoluta al giudice di appello, quando non risulti previamente proposta con l'atto di impugnazione di merito.
- Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio deve essere specifico e confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata: non è sufficiente denunciare un'asserita imprecisione della motivazione se dalla sentenza emerge che la pena è stata confermata senza alterazioni sostanziali.
- L'errore materiale o l'imprecisione espositiva della sentenza impugnata non determina di per sé l'illegittimità della decisione quando la motivazione complessiva consente di comprendere che il giudice ha mantenuto invariato il giudizio già espresso sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →