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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35473/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito, che aveva confermato la condanna per evasione, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di evasione. Il primo motivo riguardava l'acquisizione delle dichiarazioni rese in dibattimento dal querelante, ma la Corte ha rilevato che tale censura non era stata dedotta con l'atto di appello. Il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio ed è stato ritenuto generico: la sentenza impugnata, pur avendo erroneamente dato atto dell'esclusione delle attenuanti generiche da parte del primo giudice, in realtà confermava la decisione del Tribunale che le aveva riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, senza modificare l'esito finale della pena.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che introduca una questione non devoluta al giudice di appello, quando non risulti previamente proposta con l'atto di impugnazione di merito.
  • Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio deve essere specifico e confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata: non è sufficiente denunciare un'asserita imprecisione della motivazione se dalla sentenza emerge che la pena è stata confermata senza alterazioni sostanziali.
  • L'errore materiale o l'imprecisione espositiva della sentenza impugnata non determina di per sé l'illegittimità della decisione quando la motivazione complessiva consente di comprendere che il giudice ha mantenuto invariato il giudizio già espresso sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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