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Sentenza

Sentenza n. 501/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 339/2024, depositata e resa pubblica il 06.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3576/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 339/2024, che aveva ordinato l’emissione della Carta elettronica del docente con accredito di 500 euro per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero all’emissione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di 2.000 euro per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 2 aprile 2024, l’amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario può utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. La richiesta di astreinte è stata respinta. Il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più strutture e soggetti esterni, nella centralizzazione dell’ultima fase, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale del beneficio, avente funzione di incentivo alla formazione e non di sostentamento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali non spontaneamente eseguiti.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di impartire gli ordini necessari all’esecuzione, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), imporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto in esecuzione del giudicato.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell’utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che l’astreinte nei confronti dell’amministrazione pubblica è ammissibile in astratto, ma il giudice deve considerare le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici; oltre alla manifesta iniquità, rilevano autonome altre ragioni ostative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato sia stata notificata all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato, anche quando l’obbligo consiste nell’adozione di atti necessari al riconoscimento di un beneficio amministrativo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, individuandolo nell’organo o dirigente dell’amministrazione competente e assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta di intervento della parte interessata.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, comprese la complessità organizzativa dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture, i tempi tecnici necessari e la particolare natura dell’obbligazione pubblica.
  • La complessità e serialità del contenzioso relativo all’esecuzione di un beneficio amministrativo, unitamente alla sua funzione non essenziale di incentivo e al modesto importo, possono giustificare il mancato accoglimento della domanda di penalità di mora, ferma restando l’adozione di strumenti esecutivi quali l’ordine di adempimento e la nomina del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione nei confronti di un’amministrazione statale può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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