Regolamento (UE) 2021/1696
Regolamento (UE) 2021/1696 del Consiglio del 21 Settembre 2021 che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (UE) 2021/840. del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 ("programma Pericles IV")
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento estende agli Stati membri non partecipanti all’euro l’applicazione del programma Pericles IV, volto alla protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. L’obiettivo è assicurare un livello uniforme di tutela in tutta l’Unione, anche nei Paesi che non adottano l’euro come moneta ufficiale. La norma prevede inoltre l’ammissibilità ai finanziamenti, per i soggetti di tali Stati, quando operino quali autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo del programma. L’applicazione è retroattiva al 1° gennaio 2021, in coerenza con l’avvio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Estensione agli Stati membri non partecipanti dell’applicazione del programma Pericles IV per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione che non partecipano all’euro come moneta ufficiale, ossia diversi dagli "Stati membri partecipanti" definiti all’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98. L’effetto è quello di estendere a tali Stati l’applicazione del regolamento (UE) 2021/840, con conseguente possibilità per i soggetti di questi Stati di essere considerati ammissibili ai finanziamenti quando siano autorità competenti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/840. L’applicazione decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021; il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Estensione agli Stati membri non partecipanti del programma Pericles IV
Il regolamento n. 2021/1696 del Consiglio interviene per estendere agli Stati membri che non hanno adottato l’euro l’applicazione del regolamento (UE) 2021/840, istitutivo del programma Pericles IV. La ratio è assicurare che la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria sia uniforme in tutta l’Unione, senza differenze di livello di tutela tra Stati membri partecipanti e non partecipanti.
Contesto e finalità
Il considerando principale richiama l’articolo 139 TFUE, che rende inapplicabili agli Stati membri con deroga le misure relative all’utilizzo dell’euro previste dall’articolo 133 TFUE. Nonostante ciò, il legislatore ritiene necessario che le attività di scambio di informazioni e personale, assistenza e formazione previste dal programma Pericles IV producano effetti omogenei anche negli Stati membri non aderenti all’euro, per garantire una protezione equivalente della moneta unica contro le falsificazioni.
Ambito di applicazione soggettivo
L’articolo 1 estende il regolamento (UE) 2021/840 agli Stati membri diversi da quelli partecipanti all’euro, come definiti dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98. In concreto, le amministrazioni e gli altri soggetti di tali Stati possono rientrare nel perimetro operativo del programma, purché abbiano la qualifica di autorità competenti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/840.
Ammissibilità ai finanziamenti
La disposizione centrale sul piano operativo è quella che riconosce ai soggetti degli Stati membri non partecipanti la possibilità di essere considerati ammissibili ai finanziamenti del programma, ma solo se qualificabili come autorità competenti ai sensi della disciplina istitutiva del Pericles IV. Il regolamento, quindi, non crea un regime autonomo di finanziamento, bensì amplia ai non partecipanti l’ambito soggettivo di accesso al programma già vigente.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021. Tale scelta è motivata dall’esigenza di garantire continuità nel sostegno al settore e di allineare l’applicazione del provvedimento all’avvio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Effetti pratici per operatori e amministrazioni
Per le amministrazioni e gli operatori pubblici interessati, il regolamento consente la partecipazione alle iniziative Pericles IV anche in Stati membri senza euro, a condizione che l’intervento avvenga attraverso autorità competenti. Per i professionisti, il testo rileva soprattutto ai fini della valutazione della eleggibilità di enti pubblici nazionali a progetti, scambi e attività formative finanziabili nell’ambito della lotta alla contraffazione dell’euro.
Disposizioni principali
Estensione del programma Pericles IV agli Stati membri non partecipanti
L’articolo 1 estende l’applicazione del regolamento (UE) 2021/840 agli Stati membri diversi da quelli partecipanti all’euro, come definiti dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98.
Ammissibilità ai finanziamenti
L’articolo 1 stabilisce che i soggetti degli Stati membri non partecipanti sono considerati ammissibili ai finanziamenti quando siano autorità competenti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/840.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 352 TFUE e risponde all’esigenza di garantire uniformità nello scambio di informazioni e di personale, nonché nelle misure di assistenza e formazione, in tutto il territorio dell’Unione.
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