Regolamento (UE) 2021/1692
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1692 della Commissione del 21 settembre 2021 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Botswana negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via d’urgenza gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tener conto della situazione epidemiologica del Botswana, a seguito della notifica di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. In conseguenza di ciò, l’ingresso nell’Unione di talune partite di pollame, materiale germinale di pollame e prodotti avicoli dal Botswana non è più autorizzato. Per i prodotti a base di carne di ratiti, invece, viene imposto il trattamento di riduzione dei rischi D.
Modifica gli elenchi UE di paesi terzi autorizzati per l’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche e prodotti a base di carne dal Botswana, in ragione di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite provenienti dal Botswana rientranti negli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in particolare: pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché prodotti a base di carne di ratiti. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono esclusi, di fatto, i flussi per i quali il Botswana viene rimosso dagli elenchi di autorizzazione; per i prodotti a base di carne di ratiti viene invece imposto un trattamento di riduzione del rischio.
Modifica degli elenchi UE relativi al Botswana per l’ingresso di prodotti avicoli e di origine animale
Il regolamento interviene con urgenza sugli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di alcune categorie di partite provenienti dal Botswana. La misura è adottata alla luce della comparsa, notificata all’OIE, di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) localizzato nel distretto di Kgatleng e confermato con analisi di laboratorio il 27 agosto 2021.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina, tra l’altro, le prescrizioni di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, applicabili dal 21 aprile 2021. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 integra tale disciplina stabilendo che l’ingresso è consentito solo se le partite provengono da paesi terzi, territori o relative zone/compartimenti elencati per le specie e categorie interessate. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi di tali paesi, territori, zone o compartimenti.
Motivi della modifica
Dai considerando emerge che il Botswana figurava negli elenchi relativi a:
- partite di pollame;
- materiale germinale di pollame;
- carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna.
Tuttavia, in assenza di garanzie sufficienti per una regionalizzazione del territorio botswano e tenuto conto del rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione, la Commissione ritiene necessario revocare l’autorizzazione per tali flussi. Per i prodotti a base di carne di ratiti viene invece richiesto un trattamento di riduzione del rischio D, ai sensi dell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Modifiche agli allegati del regolamento (UE) 2021/404
Allegato V, parte 1
La voce relativa al Botswana è sostituita. Il nuovo assetto indica, per il codice BW-BW-0, le seguenti categorie:
- ratiti riproduttori e ratiti da reddito (BPR), con indicazione P1, C e data 27.8.2021;
- pulcini di un giorno di ratiti (DOR), con indicazione P1, C e data 27.8.2021;
- uova esenti da organismi patogeni specifici (SPF), senza ulteriori indicazioni riportate nel testo fornito;
- uova da cova di ratiti (HER), con indicazione P1, C e data 27.8.2021.
Allegato XIV, parte 1
La voce relativa al Botswana è sostituita per le carni fresche di ratiti (RAT), con indicazione P1, C e data 27.8.2021.
Allegato XV, parte 1, sezione A
La voce relativa al Botswana è sostituita prevedendo, per i codici riportati nella tabella, varie categorie con indicazione di “Non autorizzato”; per il codice D è espressamente indicato “Non autorizzato” e compare la menzione MPST. Il testo fornito non dettaglia ulteriormente le singole categorie oltre la tabella allegata.
Decorrenza e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione motiva l’entrata in vigore urgente con l’attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l’HPAI.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci del Botswana negli elenchi dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Restrizione per pollame, materiale germinale di pollame e prodotti avicoli
A seguito del focolaio di HPAI notificato dal Botswana, l’ingresso nell’Unione dal Botswana di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna non è più autorizzato.
Trattamento per prodotti a base di carne di ratiti
Per l’ingresso nell’Unione dal Botswana di partite di prodotti a base di carne di ratiti viene imposto il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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