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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1701

Regolamento (UE) 2021/1701 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 settembre 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 per prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2020/2222 per evitare l’interruzione delle operazioni ferroviarie attraverso il collegamento fisso sotto la Manica dopo la scadenza delle misure transitorie originarie. Proroga di 15 mesi la validità delle licenze e dei certificati di sicurezza interessati e fissa la cessazione dell’applicazione del regime al 31 marzo 2022. L’intervento è giustificato dalla necessità di garantire la continuità dei collegamenti tra Unione e Regno Unito in attesa della conclusione degli accordi transfrontalieri pertinenti, in particolare per i certificati di sicurezza.

Proroga di 15 mesi della validità dei certificati di sicurezza e delle licenze ferroviarie per le imprese che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica, modificando il regolamento (UE) 2020/2222.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito e titolari di licenze rilasciate dal Regno Unito, nonché ai certificati di sicurezza rilasciati a tali imprese, limitatamente alle attività svolte attraverso il collegamento fisso sotto la Manica. Ha efficacia nell’ambito del diritto dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La proroga opera dalla data di applicazione del regolamento e fino al 31 marzo 2022, in funzione del collegamento con il regime transitorio post-Brexit e delle trattative sugli accordi transfrontalieri tra Francia e Regno Unito.

Proroga dei certificati di sicurezza e delle licenze per il collegamento fisso sotto la Manica

Il regolamento (UE) 2021/1701 interviene in via urgente sul regolamento (UE) 2020/2222 per assicurare la continuità del servizio ferroviario attraverso il collegamento fisso sotto la Manica tra Unione europea e Regno Unito. La misura è adottata nel contesto post-Brexit, in attesa della conclusione degli accordi transfrontalieri necessari, e mira a evitare l’interruzione delle operazioni delle imprese ferroviarie interessate.

Contesto e finalità

Nei considerando, il legislatore evidenzia che il regolamento (UE) 2020/2222 aveva già prorogato fino al 30 settembre 2021 la validità delle licenze rilasciate dal Regno Unito e dei certificati di sicurezza rilasciati dalla commissione intergovernativa istituita dal trattato di Canterbury. Poiché l’accordo internazionale autorizzato dalla decisione (UE) 2020/1531 non era ancora stato concluso e non risultava imminente la sua conclusione, era necessario un ulteriore intervento per evitare la cessazione delle attività ferroviarie e conseguenti perturbazioni nei trasporti di passeggeri e merci.

Ambito soggettivo e oggettivo

La proroga riguarda le imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica e che sono titolari di licenze rilasciate dal Regno Unito ai sensi della direttiva 2012/34/UE, nonché dei certificati di sicurezza rilasciati a tali imprese ai sensi della direttiva 2004/49/CE. L’intervento è circoscritto alle attività svolte nell’ambito del collegamento fisso sotto la Manica e non modifica in via generale il regime ferroviario dell’Unione.

Modifiche introdotte al regolamento (UE) 2020/2222

Il regolamento sostituisce due disposizioni centrali del regolamento modificato:

  • i certificati di sicurezza di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), restano validi per quindici mesi dalla data di applicazione del regolamento;
  • le licenze di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), restano valide per quindici mesi dalla data di applicazione del regolamento.

Inoltre, viene modificata la clausola di durata del regolamento (UE) 2020/2222, prevedendo che esso cessi di applicarsi il 31 marzo 2022.

Motivazione e urgenza dell’adozione

Il regolamento è adottato con procedura accelerata, con espressa deroga al termine di otto settimane previsto dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, a causa dell’imminente scadenza delle misure precedenti. Il legislatore invoca i principi di sussidiarietà e proporzionalità per giustificare l’intervento a livello dell’Unione, ritenendo che solo un atto europeo possa assicurare efficacemente la continuità del collegamento ferroviario transfrontaliero.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre qualificato come atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Proroga della validità dei certificati di sicurezza

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2222 è sostituito: i certificati di sicurezza di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), restano validi per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.

Proroga della validità delle licenze ferroviarie

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2222 è sostituito: le licenze di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), restano valide per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.

Nuova data di cessazione dell’applicazione

L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2222 è sostituito: il regolamento cessa di applicarsi il 31 marzo 2022.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ragioni dell’intervento urgente

I considerando richiamano la necessità di garantire la connettività tra Unione e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, evitando perturbazioni significative nel trasporto di passeggeri e merci attraverso il collegamento fisso sotto la Manica. È richiamata anche l’assenza, al momento dell’adozione, dell’accordo internazionale previsto dalla decisione (UE) 2020/1531 per i profili di sicurezza ferroviaria.

Come è indicizzato

Materietrasportiferroviesicurezza dei trasportirapporti con il regno unitomercato interno

Testo integrale

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