Regolamento (UE) 2021/1688
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della Xylella fastidiosa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 sulle misure contro Xylella fastidiosa. Introduce un nuovo riferimento normativo per i controlli ufficiali sulle piante ospiti importate, allineandolo al regolamento delegato (UE) 2019/2123, e rivede gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate. Inoltre, rende più trasparenti i metodi di prova richiamando per ciascuno il relativo DOI scientifico.
Modifica gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e aggiorna i metodi di prova per l’identificazione di Xylella fastidiosa nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli fitosanitari nell’Unione relativi alle piante ospiti introdotte da paesi terzi e, più in generale, alle misure di prevenzione contro l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa. Incide su operatori e autorità competenti che effettuano controlli ufficiali alle frontiere o, nei casi previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/2123, presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Aggiorna inoltre gli elenchi di piante sensibili contenuti negli allegati I e II del regolamento (UE) 2020/1201 e i metodi diagnostici di cui all’allegato IV. Non disciplina esclusioni generali, ma sostituisce il precedente riferimento alla direttiva 2004/103/CE con il nuovo quadro dei controlli ufficiali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688: aggiornamento delle misure contro Xylella fastidiosa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, che disciplina le misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Xylella fastidiosa. L’intervento mira principalmente ad allineare il testo al nuovo quadro europeo dei controlli ufficiali, aggiornare gli elenchi delle piante sensibili sulla base delle evidenze scientifiche più recenti e migliorare la trasparenza dei metodi diagnostici richiamati.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031 sulla sanità delle piante, in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2, quale base giuridica per aggiornare le misure fitosanitarie. Dai considerando emerge che il regolamento (UE) 2020/1201 è in applicazione dall’agosto 2020 e che l’aggiornamento si rende necessario per: (i) sostituire un riferimento normativo divenuto obsoleto; (ii) recepire il nuovo quadro dei controlli ufficiali introdotto dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento delegato (UE) 2019/2123; (iii) adeguare gli elenchi delle piante ospiti e specificate alle conoscenze aggiornate dell’EFSA; (iv) riportare i DOI dei metodi scientifici per facilitarne l’individuazione.
Ambito dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione
La modifica più operativa riguarda l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1201. Il nuovo testo stabilisce che tutte le partite di piante ospiti introdotte nell’Unione da paesi terzi devono essere ufficialmente controllate presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione. In alternativa, quando ne ricorrano i casi e le condizioni, i controlli possono essere effettuati presso un punto di controllo conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2123.
Questa sostituzione elimina il rinvio alla direttiva 2004/103/CE, abrogata dal nuovo sistema dei controlli ufficiali, e coordina la disciplina fitosanitaria con la cornice generale del regolamento (UE) 2017/625.
Aggiornamento degli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2020/1201 sono sostituiti integralmente.
L’allegato I contiene l’elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie di Xylella fastidiosa, cioè le "piante ospiti". L’elenco è ampio e comprende numerosi generi e specie ornamentali, forestali, arbustive e coltivate, tra cui, a titolo esemplificativo, Acacia, Acer, Citrus, Coffea, Olea, Prunus, Quercus, Vitis e molte altre.
L’allegato II individua invece le "piante specificate", cioè quelle notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell’organismo nocivo. Il testo le distingue in tre gruppi:
- piante specificate sensibili alla sottospecie fastidiosa;
- piante specificate sensibili alla sottospecie multiplex;
- piante specificate sensibili alla sottospecie pauca.
Questa ripartizione è rilevante per l’applicazione mirata delle misure fitosanitarie, in quanto consente di collegare la sensibilità della pianta alla sottospecie di Xylella fastidiosa coinvolta.
Aggiornamento dei metodi di prova e rilevanza del DOI
L’allegato IV è sostituito integralmente e riguarda i metodi di prova per l’identificazione di Xylella fastidiosa e delle sue sottospecie.
Per lo screening e l’individuazione della presenza dell’organismo nocivo sono indicati:
- PCR in tempo reale basata su Harper et al., 2010 (e erratum 2013);
- amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) basata su primer sviluppati da Harper et al. 2010 (e erratum 2013);
- PCR in tempo reale basata su Ouyang et al., 2013;
- PCR convenzionale basata su Minsavage et al. 1994.
Per l’analisi molecolare volta all’identificazione delle sottospecie sono previsti:
- tipizzazione MLST (Multi Locus Sequence Typing) basata su Yuan et al., 2010, per tutte le sottospecie;
- PCR basata su Hernandez-Martinez et al., 2006, per le sottospecie fastidiosa, multiplex e sandyi;
- PCR basata su Pooler & Hartung, 1995, per la sottospecie pauca.
Per ciascun metodo il regolamento indica anche il DOI corrispondente, con una finalità di trasparenza e di accesso immediato alla letteratura scientifica di riferimento.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore vivaistico, agricolo e import-export, l’atto implica la necessità di verificare la classificazione delle specie vegetali rispetto agli elenchi aggiornati degli allegati I e II del regolamento (UE) 2020/1201. Per le autorità e i consulenti tecnici, l’aggiornamento dei metodi diagnostici e dei riferimenti bibliografici è rilevante sia per i controlli ufficiali sia per eventuali attività di conformità, tracciabilità e difesa fitosanitaria nelle procedure di importazione e movimentazione delle piante.
Disposizioni principali
Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione
L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è sostituito: tutte le partite di piante ospiti introdotte nell’Unione da un paese terzo devono essere sottoposte a controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo oppure, nei casi e alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2019/2123, presso un punto di controllo. Viene così sostituito il richiamo alla direttiva 2004/103/CE, ormai abrogata.
Aggiornamento dell’elenco delle piante ospiti
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1201 è sostituito integralmente con un nuovo elenco di piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie di Xylella fastidiosa. L’aggiornamento riflette la banca dati EFSA aggiornata il 23 giugno 2021 e amplia/ridefinisce il novero delle piante ospiti considerate rilevanti ai fini delle misure fitosanitarie.
Aggiornamento dell’elenco delle piante specificate
L’allegato II è sostituito con un nuovo elenco di piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell’organismo nocivo. Il testo distingue le piante specificate sensibili alle sottospecie fastidiosa, multiplex e pauca, ai fini dell’applicazione mirata delle misure di prevenzione e controllo.
Aggiornamento dei metodi di prova
L’allegato IV è sostituito con un nuovo elenco di metodi per lo screening, l’individuazione e la tipizzazione di Xylella fastidiosa e delle sue sottospecie. Per ciascun metodo sono indicati anche i relativi DOI, al fine di consentire l’accesso diretto alle pubblicazioni scientifiche di riferimento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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