Regolamento (UE) 2021/2225
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2225 della Commissione del 16 novembre 2021 che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce un quadro tecnico-operativo comune per verificare, classificare e monitorare la qualità dei dati trattati nei sistemi informativi dell’UE interessati dall’interoperabilità. Introduce controlli automatizzati basati su regole di blocco e regole non vincolanti, indicatori comuni di qualità e classificazioni dei dati in funzione dell’esito della verifica. Affida a eu-LISA la definizione, l’attuazione e la revisione delle norme di qualità, nonché il monitoraggio centrale e la redazione di relazioni periodiche. L’allegato dettaglia gli indicatori, le soglie qualitative e i meccanismi di pulizia e individuazione dei problemi.
Stabilisce le procedure automatizzate, gli indicatori comuni e le norme minime di qualità dei dati per i sistemi di informazione dell’UE e le componenti dell’interoperabilità nel settore frontiere/visti, ai fini della conservazione dei dati e del loro controllo qualitativo.
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi di informazione dell’UE e alle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, inclusi il servizio comune di confronto biometrico e l’archivio comune di dati di identità. Riguarda i dati inseriti e conservati in tali sistemi/componenti, con particolare attenzione ai dati biometrici. Restano impregiudicate eventuali disposizioni specifiche sulla qualità dei dati previste dal diritto dell’Unione per i singoli sistemi. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; si applicano le specifiche regole di partecipazione/associazione per Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia come richiamato nei considerando.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2225 sulla qualità dei dati nei sistemi di interoperabilità
Il regolamento attua l’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817, nell’ambito del quadro di interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore frontiere e visti. La sua finalità è migliorare e armonizzare la qualità dei dati trattati dai sistemi interessati, fissando procedure automatizzate di controllo, indicatori comuni, norme minime di qualità e meccanismi di monitoraggio continuo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l’interoperabilità tra i sistemi dell’UE richiede dati affidabili, coerenti e verificabili, soprattutto per i dati biometrici. Il regolamento mira quindi a prevenire l’inserimento di dati palesemente errati o incoerenti, a consentire la correzione da parte dello Stato membro di origine e a garantire una sorveglianza centrale continua della qualità dei dati da parte di eu-LISA.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 circoscrive l’ambito ai sistemi di informazione dell’UE e alle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. Rientrano in particolare il servizio comune di confronto biometrico e l’archivio comune di dati di identità. Il regolamento si applica ai dati inseriti e conservati in tali ambienti, con una specifica attenzione ai dati biometrici, e lascia impregiudicate eventuali norme settoriali dell’Unione già esistenti sulla qualità dei dati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali per l’operatività del sistema:
- i "dati di input" sono i dati sottoposti ai controlli di qualità ai fini della conservazione;
- i "meccanismi di pulizia dei dati" verificano la cancellazione programmata dei dati nei casi previsti dalla normativa applicabile;
- i "meccanismi di individuazione dei problemi" cercano i dati che non soddisfano più le regole o norme di qualità;
- le "regole di blocco" impediscono l’inserimento e la conservazione dei dati non conformi;
- le "regole non vincolanti" consentono l’inserimento dei dati non pienamente conformi, ma con avviso o segnalazione del problema di qualità.
Controlli automatizzati e indicatori comuni
L’articolo 3 stabilisce che i controlli automatizzati della qualità siano applicati ai dati conservati nei sistemi e nelle componenti interessate. I controlli verificano la conformità alle regole di blocco e alle regole non vincolanti e attribuiscono ai dati una classificazione di qualità secondo le sezioni 2 e 3 dell’allegato.
Gli indicatori comuni della qualità dei dati sono cinque:
- completezza;
- esattezza;
- tempestività;
- unicità;
- coerenza.
Il regolamento prevede inoltre che i meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi effettuino controlli regolari sulla validità e sulla conformità dei dati conservati.
Meccanismi di inserimento, classificazione e conservazione
L’articolo 4 istituisce meccanismi automatizzati destinati a supportare l’inserimento di dati conformi e la loro conservazione. Il personale debitamente autorizzato inserisce i dati previo controllo degli indicatori comuni previsti dall’allegato. I meccanismi devono consentire l’applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti.
L’allegato prevede tre esiti possibili della valutazione:
- "buona qualità", quando i dati soddisfano i requisiti dell’indicatore applicabile;
- "bassa qualità", quando i dati non soddisfano i requisiti di una regola non vincolante; in tal caso i dati sono comunque conservati con un avviso che ne indica la necessità di rettifica;
- "rifiutati", quando i dati non soddisfano i requisiti di una regola di blocco.
Ruolo di eu-LISA e revisione delle norme
Ai sensi dell’articolo 5, eu-LISA è l’ente responsabile dell’adeguatezza delle regole di qualità rispetto agli obiettivi dei sistemi e delle componenti di interoperabilità, nonché dell’attuazione delle norme minime di qualità per la conservazione dei dati biometrici. Per tale attività deve tener conto delle esigenze specifiche di ciascun sistema e componente e avvalersi del supporto di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione utilizzatrici.
eu-LISA può rivedere valori e norme dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati, nonché modificare i meccanismi di controllo qualora non siano più adeguati. Prima di adottare modifiche, consulta i gruppi consultivi per ciascun sistema di informazione dell’UE e per ciascuna componente dell’interoperabilità.
Relazioni periodiche e monitoraggio centrale
L’articolo 6 disciplina le relazioni sulla qualità dei dati previste dall’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817. Le relazioni sono elaborate dall’archivio centrale di relazioni e statistiche secondo le modalità del regolamento delegato (UE) 2021/2223. Esse non contengono dati personali e includono almeno:
- la conformità ai cinque indicatori di qualità;
- la completezza dei fascicoli di domanda;
- la quota di dati classificati come "buona qualità" e "bassa qualità";
- gli esiti dei meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi;
- i campi che generano problemi frequenti;
- i dieci principali problemi per ciascuna categoria;
- gli Stati membri interessati.
eu-LISA sviluppa una capacità centrale di monitoraggio e redazione delle relazioni su base settimanale.
Allegato: criteri tecnici e funzionamento dei meccanismi
L’allegato precisa che i controlli automatizzati si basano su parametri come lunghezza, formato, tipo, conformità alle norme, semantica, ripetizione e sintassi. Gli indicatori minimi di qualità si applicano ai dati obbligatori e ai dati biometrici/alfanumerici secondo le caratteristiche del sistema interessato.
Per ciascun indicatore sono descritti il contenuto del controllo, il campo di applicazione principale e l’unità di misura. In particolare, per i dati biometrici l’esattezza comprende anche la risoluzione, misurata in funzione del numero di punti o pixel per unità di lunghezza e con specifiche indicazioni per i sistemi di output.
La sezione 4 dell’allegato distingue tra:
- meccanismi di pulizia dei dati, che segnalano i dati prossimi alla cancellazione programmata, consentendo allo Stato membro di adottare misure appropriate;
- meccanismi di individuazione dei problemi, che segnalano dati non più conformi alle regole o norme di qualità senza comportare la cancellazione automatica.
In caso di revisione delle regole o norme di qualità, eu-LISA può anche introdurre meccanismi di individuazione dei problemi ad hoc, previa consultazione del gruppo consultivo competente se necessario.
Applicazione territoriale e collegamenti con Schengen
Nei considerando il regolamento è qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen. È quindi vincolante per la Danimarca, mentre l’Irlanda non partecipa alla sua adozione né alla sua applicazione. Sono inoltre richiamati i regimi di associazione di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, nonché la posizione di Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia rispetto all’acquis di Schengen.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito applicativo
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, nonché gli indicatori comuni e le norme minime di qualità per la conservazione dei dati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. Le misure riguardano in particolare i dati biometrici e non pregiudicano le specifiche disposizioni settoriali sulla qualità dei dati previste dal diritto dell’Unione.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, i dati di input, i meccanismi di pulizia dei dati, i meccanismi di individuazione dei problemi, le regole di blocco e le regole non vincolanti. Le regole di blocco comportano il rifiuto dell’inserimento e della conservazione dei dati non conformi; le regole non vincolanti consentono invece l’inserimento con segnalazione, notifica o avviso di problema qualitativo.
Controlli automatizzati e indicatori di qualità
L’articolo 3 prevede controlli automatizzati della qualità sui dati inseriti e conservati nel servizio comune di confronto biometrico, nell’archivio comune di dati di identità e nei sistemi di informazione dell’UE interessati. Gli indicatori comuni sono cinque: completezza, esattezza, tempestività, unicità e coerenza. I meccanismi valutano la conformità ai requisiti di blocco o non vincolanti e attribuiscono una classificazione di qualità secondo l’allegato.
Meccanismi di inserimento e conservazione dei dati
L’articolo 4 istituisce meccanismi automatizzati per favorire l’inserimento e la conservazione di dati conformi ai requisiti di qualità. Il personale debitamente autorizzato inserisce i dati solo dopo la verifica degli indicatori comuni previsti dall’allegato; i sistemi devono consentire l’applicazione delle regole di blocco e non vincolanti.
Ruolo di eu-LISA e revisione delle norme
L’articolo 5 attribuisce a eu-LISA la responsabilità di assicurare l’adeguatezza delle regole di qualità rispetto agli obiettivi dei sistemi e delle componenti di interoperabilità, nonché di attuare le norme minime per la conservazione dei dati biometrici. eu-LISA tiene conto delle esigenze specifiche di ciascun sistema/componente, si avvale di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione, e può rivedere valori, norme e meccanismi dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche, previa consultazione dei gruppi consultivi interessati.
Relazioni periodiche sulla qualità dei dati
L’articolo 6 stabilisce che le relazioni previste dall’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 sono elaborate dall’archivio centrale di relazioni e statistiche secondo l’articolo 39, paragrafo 1, dello stesso regolamento e il regolamento delegato (UE) 2021/2223. Le relazioni non contengono dati personali e includono parametri su conformità agli indicatori, completezza dei fascicoli, quota di dati classificati come buona o bassa qualità, esiti della pulizia dei dati e dell’individuazione dei problemi, campi critici, principali problemi e Stati membri interessati. eu-LISA sviluppa una capacità centrale di monitoraggio e redazione su base settimanale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Come è indicizzato
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