Regolamento (UE) 2021/2089
Regolamento delegato (UE) 2021/2089 della Commissione del 21 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di merci a basso rischio, le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e gli animali da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica tale regolamento delegato e il regolamento delegato (UE) 2019/2074 per quanto riguarda i riferimenti ad alcuni atti legislativi abrogati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro delle esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, ampliando e precisando le condizioni per taluni campioni a basso rischio, per alcune merci nei bagagli dei passeggeri e per gli animali da compagnia. Interviene inoltre per allineare i riferimenti normativi ad atti dell’Unione abrogati o sostituiti, al fine di garantire coerenza e certezza del diritto. Sono anche adattate le disposizioni per tenere conto dell’applicazione del diritto UE in Irlanda del Nord.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 e il regolamento delegato (UE) 2019/2074 in materia di esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri per talune merci a basso rischio, merci nei bagagli personali dei passeggeri e animali da compagnia, nonché per l’aggiornamento di riferimenti ad atti abrogati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di specifiche categorie di merci e animali disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625, in particolare: campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati ad analisi o controllo qualità; talune merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o uso personale; animali da compagnia introdotti da determinati paesi terzi; e partite di prodotti originari dell’Unione che rientrano dopo essere state non ammesse in un paese terzo. Rileva anche per le autorità competenti degli Stati membri e, per effetto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, per il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Sono esclusi i casi non contemplati dalle condizioni di esenzione e, per i campioni, quelli che non rispettano le autorizzazioni, i certificati e i limiti quantitativi previsti.
Modifica del regime delle esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Il regolamento delegato (UE) 2021/2089 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/2122 e sul regolamento delegato (UE) 2019/2074, entrambi adottati in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. L’obiettivo è duplice: da un lato, precisare e ampliare talune esenzioni per merci e animali a basso rischio; dall’altro, aggiornare i rinvii normativi dopo l’abrogazione o la sostituzione di alcuni atti richiamati nei testi vigenti.
Ambito e contesto normativo
Il regolamento si colloca nel sistema dei controlli ufficiali sulle merci e sugli animali che entrano nell’Unione, con particolare attenzione ai casi in cui è giustificata una deroga ai controlli ai posti di controllo frontalieri. I considerando evidenziano che alcune categorie di campioni non entrano nella filiera alimentare e presentano quindi un rischio limitato per la salute pubblica; per tali campioni è opportuno consentire un’esenzione, purché siano garantite le condizioni di sanità animale, di tracciabilità e di smaltimento.
Campioni destinati alla ricerca, diagnosi, analisi del prodotto e controllo qualità
L’intervento più rilevante riguarda l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2122. La nuova disciplina distingue i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici, da un lato, e i campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, dall’altro, includendo l’analisi organolettica.
Per questi ultimi, l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri è ammessa soltanto se:
- l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha rilasciato, prima dell’ingresso nell’Unione, un’autorizzazione registrata in un documento ufficiale;
- i campioni sono accompagnati dal documento ufficiale, o da copia, e dagli eventuali certificati, dichiarazioni o documenti nazionali richiesti;
- se entrano nell’Unione tramite uno Stato membro diverso da quello di destinazione, sono presentati a un posto di controllo frontaliero.
L’autorizzazione deve inoltre contenere elementi puntuali: origine da paesi terzi o regioni elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; certificazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235; conformità alle regole del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, se applicabile, a norme nazionali adottate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429; condizioni di sanità pubblica per ingresso e utilizzo; identificazione dell’operatore destinatario e dei locali; indicazione dell’autorità competente responsabile dei controlli nei locali; obblighi di non commistione con alimenti destinati al mercato, registrazione dell’uso e smaltimento conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009.
Inoltre, l’autorità competente deve fissare il quantitativo massimo di campioni esenti da controlli ufficiali, così da prevenire possibili abusi dell’esenzione.
Merci nei bagagli personali dei passeggeri
Il regolamento rafforza anche la disciplina sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri. L’articolo 7, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2122 viene modificato stabilendo che le merci elencate nell’allegato I, parte 1, sono esenti solo se la quantità per ciascuna categoria non supera 2 chilogrammi.
L’allegato III è ulteriormente aggiornato per precisare il trattamento di taluni prodotti di origine animale introdotti nell’UE a fini personali e per allineare le indicazioni sui prodotti esenti al regolamento delegato (UE) 2021/630. In tale elenco rientrano, tra gli altri:
- prodotti di confetteria, cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao;
- paste alimentari, tagliatelle e couscous;
- prodotti da forno e simili;
- olive ripiene di pesce;
- estratti e concentrati di caffè, tè o mate;
- cicoria torrefatta e succedanei torrefatti del caffè;
- brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
- integratori alimentari confezionati per il consumatore finale contenenti prodotti trasformati di origine animale;
- liquori.
Animali da compagnia
Per gli animali da compagnia, l’articolo 11, lettera a), punto ii), viene rettificato per coordinare il regolamento delegato (UE) 2019/2122 con il regolamento (UE) n. 576/2013 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. L’esenzione si applica agli animali da compagnia che soddisfano le condizioni di movimento non commerciale previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 e che provengono da territori o paesi terzi non inclusi nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, purché siano effettuati i controlli documentali e di identità e, se necessario, controlli a campione.
Aggiornamento dei riferimenti a norme abrogate o sostituite
Una parte significativa dell’atto è dedicata all’aggiornamento dei rinvii normativi. Nel regolamento delegato (UE) 2019/2122, i riferimenti alla decisione 2007/275/CE sono sostituiti con riferimenti al regolamento delegato (UE) 2021/630, mentre nei manifesti e nell’opuscolo dell’allegato III è inserito il richiamo al Regno Unito per l’Irlanda del Nord, in conformità al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Analogamente, il regolamento delegato (UE) 2019/2074 viene modificato per sostituire i richiami al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 e alla decisione 2007/275/CE con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, che ha abrogato i precedenti atti ed ha riorganizzato gli elenchi delle categorie soggette a controlli frontalieri.
Reingresso nell’Unione di partite respinte in un paese terzo
Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 è inoltre aggiornato quanto alle partite di prodotti originari dell’Unione che rientrano dopo essere state non ammesse in un paese terzo. L’autorizzazione all’ingresso riguarda ora i prodotti di origine animale e i prodotti composti individuati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del paragrafo 2 dell’articolo 3. Ai fini documentali, è richiesto il certificato ufficiale originale dello Stato membro di origine, oppure il suo equivalente elettronico tramite IMSOC, oppure una copia autenticata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Campioni di prodotti di origine animale e prodotti compositi
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 è riscritto e viene introdotta una disciplina specifica per i campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo qualità, inclusa l’analisi organolettica. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione può esentare tali campioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri solo se ha rilasciato, prima dell’ingresso nell’Unione, un’autorizzazione registrata in un documento ufficiale e se i campioni sono accompagnati da tale documento o copia, dal certificato/dichiarazione pertinenti o, se del caso, da documenti nazionali prescritti. Se i campioni entrano in uno Stato membro diverso da quello di destinazione, l’operatore deve presentarli a un posto di controllo frontaliero.
Contenuto dell’autorizzazione per i campioni
L’autorizzazione deve indicare che i campioni provengono da paesi terzi o regioni elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; che sono accompagnati dal certificato o dalla dichiarazione conformi ai modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235; che sono conformi, a seconda dei casi, al regolamento delegato (UE) 2020/692 oppure a norme nazionali adottate ai sensi degli articoli 230, paragrafo 2, 234, paragrafo 3, e 238, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429; le condizioni di sanità pubblica per l’ingresso e per l’uso dei campioni; l’operatore destinatario e il relativo indirizzo; l’autorità competente responsabile dei controlli nei locali dell’operatore; e gli obblighi di non mescolare i campioni con alimenti destinati al mercato, di tenere un registro e di smaltire i campioni dopo l’analisi o il controllo conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
Limite quantitativo dei campioni
L’autorità competente dello Stato membro di destinazione deve specificare nelle autorizzazioni il quantitativo massimo di campioni esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, sia per i campioni destinati alla ricerca e diagnostici sia per quelli destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità.
Merci nei bagagli personali dei passeggeri
All’articolo 7, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2122 si stabilisce che le merci elencate nell’allegato I, parte 1, sono esenti dai controlli ufficiali solo se la quantità in ciascuna categoria non supera il limite di peso di due chilogrammi. Nell’allegato III viene anche precisata la disciplina per alcuni alimenti e prodotti esenti, con rinvio al regolamento delegato (UE) 2021/630.
Animali da compagnia
L’articolo 11, lettera a), punto ii), è modificato per chiarire che l’esenzione riguarda gli animali da compagnia che soddisfano le condizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e che provengono da un territorio o paese terzo diverso da quelli elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, purché siano sottoposti ai controlli documentali e di identità di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 e, se del caso, ai controlli a campione di cui all’articolo 5, paragrafo 3.
Aggiornamento degli allegati relativi ai bagagli personali
Gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 sono modificati. L’allegato II è sostituito con il rinvio ai manifesti disponibili sul sito della Commissione; l’allegato III è aggiornato per chiarire l’applicazione delle procedure ai prodotti di origine animale, includere il richiamo al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e sostituire i riferimenti alla decisione 2007/275/CE con quelli al regolamento delegato (UE) 2021/630 per i prodotti esenti.
Partite rientranti nell’Unione dopo il rifiuto in un paese terzo
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/2074 è sostituito per adeguare l’elenco delle partite di prodotti originari dell’Unione che possono rientrare nell’Unione se non ammesse in un paese terzo. L’autorizzazione dell’ingresso riguarda i prodotti di origine animale elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 e i prodotti composti elencati nell’allegato, capitoli da 15 a 22, dello stesso regolamento, se soggetti a controlli veterinari al posto di controllo frontaliero di arrivo.
Documentazione per il reingresso delle merci
Per il rientro nell’Unione, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2074 è modificato prevedendo che le merci siano accompagnate dal certificato ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine e spedite in un paese terzo, oppure dal suo equivalente elettronico presentato tramite IMSOC, o da una copia autenticata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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