Regolamento (UE) 2021/2168
Regolamento delegato (UE) 2021/2168 della Commissione del 21 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/2168 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per semplificare e chiarire talune regole su riconoscimento degli stabilimenti, identificazione degli animali e tracciabilità delle uova da cova. Introduce deroghe per piccoli movimenti di pollame e uova da cova, subordina l’uso di mezzi di identificazione alternativi per bovini e ovini/caprini all’autorizzazione dello Stato membro e adegua le prescrizioni su psittacidi, uova da cova e centri di raccolta di ungulati. Il testo consente inoltre la coesistenza di ovini e caprini nella stessa partita e in taluni casi nello stesso locale epidemiologicamente separato.
Modifica alcune norme del regolamento delegato (UE) 2019/2035 su riconoscimento degli stabilimenti, identificazione e tracciabilità di bovini, ovini, caprini, psittacidi e uova da cova.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e agli stabilimenti disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, in particolare agli stabilimenti che detengono animali terrestri, agli incubatoi, agli stabilimenti di raccolta di ungulati e agli operatori che movimentano bovini, ovini, caprini, psittacidi e uova da cova tra Stati membri. Incide sulla tracciabilità dei capi detenuti e delle uova da cova nell’Unione e sulle relative deroghe al riconoscimento o alle modalità di identificazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2035 su stabilimenti, identificazione e tracciabilità degli animali terrestri
Il regolamento delegato (UE) 2021/2168 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/2035, atto attuativo del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale. La modifica è motivata dall’esigenza di semplificare le regole, ridurre gli oneri amministrativi e chiarire il coordinamento con le misure nazionali degli Stati membri, preservando al contempo un livello adeguato di tracciabilità e biosicurezza.
Ambito e finalità delle modifiche
Le modifiche riguardano principalmente: il riconoscimento di taluni stabilimenti, l’identificazione di bovini, ovini, caprini e psittacidi, la tracciabilità delle uova da cova e le prescrizioni di biosicurezza per gli stabilimenti di raccolta di ungulati. Il regolamento si inserisce nel quadro della parte IV del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina gli stabilimenti che detengono animali terrestri, gli incubatoi e la tracciabilità di determinati animali detenuti e delle uova da cova.
Deroghe al riconoscimento di stabilimenti e incubatoi
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 è sostituito e amplia le ipotesi in cui gli operatori non devono chiedere all’autorità competente il riconoscimento del proprio stabilimento. Le deroghe riguardano:
- gli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, quando gli animali sono raggruppati per competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive, ovvero per attività di riproduzione;
- gli incubatoi di volatili in cattività;
- gli incubatoi da cui vengono spostate in un altro Stato membro partite di meno di 20 uova da cova di pollame o meno di 20 capi di pollame;
- gli stabilimenti che detengono pollame da cui vengono spostate in un altro Stato membro partite di meno di 20 capi di pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o partite di meno di 20 uova da cova di pollame.
Questa scelta risponde alla valutazione di rischio contenuta nei considerando: i movimenti di piccole quantità di pollame non ratita e delle relative uova da cova sono ritenuti a rischio limitato di diffusione di malattie e, al contempo, gli operatori non potrebbero ragionevolmente soddisfare tutte le prescrizioni di riconoscimento previste per gli stabilimenti interessati.
Identificazione dei bovini e degli ovini/caprini: ruolo degli Stati membri
Il regolamento rafforza il collegamento tra l’uso di mezzi di identificazione alternativi e l’autorizzazione dello Stato membro.
Per i bovini, l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), è modificato in modo che la sostituzione di uno dei marchi auricolari convenzionali con un identificatore elettronico sia possibile solo se autorizzata dallo Stato membro in cui i bovini sono detenuti, secondo l’articolo 41, paragrafo 1.
Per ovini e caprini, l’articolo 45, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 48 sono modificati in senso analogo: gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a sostituire uno dei mezzi di identificazione previsti con mezzi alternativi per gli animali detenuti nel loro territorio. La modifica chiarisce il ruolo degli Stati membri nell’adozione di misure nazionali supplementari o più rigorose in materia di tracciabilità, coerentemente con l’articolo 269 del regolamento (UE) 2016/429.
Psittacidi: semplificazione del codice di identificazione
L’articolo 76, paragrafo 1, è riformulato per gli psittacidi. I mezzi di identificazione possono consistere nell’anello, nel transponder iniettabile o nel tatuaggio, ma ciascuno deve recare un codice alfanumerico visibile, leggibile e indelebile. La modifica mira a evitare un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri, garantendo comunque l’identificazione e una tracciabilità sufficiente in caso di movimenti intra-UE.
Tracciabilità delle uova da cova e deroga per piccoli lotti
Il nuovo articolo 80 stabilisce che, in linea generale, gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori di incubatoi devono assicurare che ogni uovo da cova spostato in un altro Stato membro rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine.
La regola non si applica però:
- agli stabilimenti che detengono pollame da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro;
- agli incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti sono spostate in un altro Stato membro.
La deroga è coordinata con l’esenzione dal riconoscimento prevista per i piccoli movimenti di pollame e uova da cova.
Stabilimenti di raccolta di ungulati: biosicurezza e coesistenza di ovini e caprini
L’allegato I, parte 1, punto 1, è sostituito e ridefinisce le prescrizioni per gli stabilimenti di raccolta di ungulati. Restano richieste strutture adeguate per l’isolamento, un sistema per la raccolta delle acque reflue, pulizia e disinfezione dei locali, delle zone di passaggio, dei materiali e delle attrezzature dopo l’uscita di ciascun lotto e periodi di vuoto sanitario adeguati prima dell’arrivo di nuovi animali.
La nuova formulazione precisa che lo stabilimento, oppure ciascun locale di stabulazione epidemiologicamente separato, deve ospitare in qualsiasi momento solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario. Tuttavia, è introdotta una deroga espressa che consente di ospitare insieme ovini e caprini, nello stabilimento o nello stesso locale epidemiologicamente separato, in deroga alla regola generale della separazione per specie.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste disposizioni transitorie nel testo fornito.
Disposizioni principali
Deroghe all’obbligo di riconoscimento di taluni stabilimenti
Sostituito l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Non sono tenuti a chiedere il riconoscimento, in deroga all’articolo 94, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2016/429: gli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini; gli incubatoi di volatili in cattività; gli incubatoi da cui partite di meno di 20 uova da cova di pollame o meno di 20 capi di pollame sono spostate in un altro Stato membro; gli stabilimenti che detengono pollame da cui partite di meno di 20 capi di pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o partite di meno di 20 uova da cova di pollame sono spostate in un altro Stato membro.
Identificazione dei bovini con mezzi alternativi
Modificato l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a): uno dei marchi auricolari convenzionali può essere sostituito con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti, ma solo se la sostituzione è autorizzata da detto Stato membro ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1.
Identificazione di ovini e caprini con mezzi alternativi
Modificato l’articolo 45, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 48. La sostituzione di uno dei mezzi di identificazione con mezzi alternativi per ovini e caprini è possibile solo se autorizzata dallo Stato membro in cui gli animali sono detenuti, conformemente all’articolo 48, paragrafo 5. È inoltre soppressa all’articolo 48, paragrafo 4, la lettera c) e introdotto il nuovo paragrafo 5 che attribuisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare tali sostituzioni sul proprio territorio.
Codice di identificazione dei psittacidi
Riformulato l’articolo 76, paragrafo 1: l’anello, il transponder iniettabile o il tatuaggio devono recare non più un codice di identificazione esteso, ma un codice alfanumerico visibile/leggibile/indelebile, sufficiente a consentire l’identificazione e un livello adeguato di tracciabilità.
Tracciabilità delle uova da cova e deroghe per piccoli lotti
Sostituito l’articolo 80. In linea generale, gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori di incubatoi devono garantire che ogni uovo da cova spostato in un altro Stato membro rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine. La regola non si applica agli stabilimenti e agli incubatoi da cui sono spostate partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti.
Requisiti per gli stabilimenti di raccolta di ungulati
Sostituito l’allegato I, parte 1, punto 1. Sono richieste strutture adeguate per l’isolamento, un sistema per la raccolta delle acque reflue, pulizia e disinfezione dopo l’uscita di ciascun lotto e periodi adeguati di vuoto sanitario. In via generale, nello stabilimento o nei locali epidemiologicamente separati può essere ospitata solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario; è però introdotta una deroga che consente di ospitare insieme ovini e caprini nello stabilimento o nello stesso locale epidemiologicamente separato, purché siano rispettate le altre prescrizioni di biosicurezza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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