Sentenza del 07/12/2016 n. 25143 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio dovesse dimostrare integralmente gli elementi costitutivi dell'avviamento commerciale e la correttezza del relativo calcolo. Secondo l'Agenzia, invece, il valore era stato determinato sulla base dei criteri presuntivi previsti dalla normativa e spettava alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando concretamente perché il valore dell'avviamento dovesse essere inferiore ai minimi risultanti dall'accertamento induttivo. La società sosteneva inoltre che il valore riguardasse prevalentemente la disponibilità dei locali, considerata la successiva trasformazione da negozio di abbigliamento a ristorante-pizzeria, e che il reddito dell'azienda ceduta fosse marginale rispetto a quello complessivo della cedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo relativo all'errata distribuzione dell'onere della prova. Ha affermato che i criteri del D.P.R. n. 460 del 1996 costituiscono valori minimi e parametri presuntivi utilizzabili dall'Ufficio e che, una volta applicati tali criteri, spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e concreta. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa composizione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché determini nuovamente il valore dell'azienda.
Norme richiamate
D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4
Criteri per la determinazione del valore di avviamento di un'azienda
I criteri previsti dalla norma costituiscono valori minimi e parametri presuntivi utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per la determinazione del valore dell'avviamento. Se il contribuente intende contestare il risultato, deve fornire una prova contraria concreta e documentata.
D.L. n. 564 del 1994, convertito nella L. n. 656 del 1994
Normativa sull'accertamento con adesione
Il D.P.R. n. 460 del 1996 è stato emanato per attuare la disciplina dell'accertamento con adesione. I relativi criteri, pur concepiti per la procedura adesiva, possono assumere valore presuntivo anche al di fuori di essa, ai fini della stima del valore aziendale.
Art. 2697 del codice civile
La parte che contesta una determinazione presuntiva dell'Amministrazione deve dimostrare i fatti posti a fondamento della propria contestazione. Nel caso concreto, la CTR ha erroneamente posto sull'Ufficio un onere probatorio ulteriore, senza considerare l'onere della società di fornire la prova contraria.
Art. 2728 del codice civile
Prova contro le presunzioni legali
La decisione richiama la disciplina delle presunzioni e della prova contraria, ritenendo che la contribuente dovesse superare con elementi concreti la presunzione derivante dai criteri normativi applicati dall'Ufficio.
Cass. n. 20280/2008; Cass. n. 16705/2007; Cass. n. 3505/2006; Cass. n. 613/2006
I criteri per la determinazione del valore di avviamento costituiscono valori minimi e, se utilizzati fuori dalla procedura adesiva, hanno carattere presuntivo.
La giurisprudenza citata conferma che i parametri normativi possono fondare una presunzione sul valore dell'avviamento e che il contribuente deve dimostrare, con adeguata motivazione e documentazione, l'eventuale valore inferiore.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione determina il valore dell'avviamento applicando parametri normativi o criteri presuntivi, non è necessariamente tenuta a dimostrare analiticamente ogni singolo elemento economico dell'avviamento.
- Il contribuente che contesta il valore presunto deve fornire una prova contraria specifica, documentata e coerente, non essendo sufficiente affermare genericamente che l'azienda aveva scarsa redditività o che l'acquirente ha successivamente modificato l'attività.
- La successiva trasformazione dell'attività aziendale può essere rilevante, ma deve essere concretamente collegata al valore dell'azienda al momento della cessione e non dimostra automaticamente l'assenza o la riduzione dell'avviamento.
- La marginalità del reddito dell'azienda ceduta rispetto al reddito complessivo della cedente può costituire un elemento di contestazione, ma deve essere valutata insieme agli altri fattori e supportata da dati economici puntuali.
- In sede di rinvio, il giudice deve rideterminare il valore dell'azienda considerando sia i parametri presuntivi dell'Ufficio sia le prove concrete eventualmente fornite dal contribuente, senza invertire illegittimamente l'onere della prova.
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