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Sentenza

Sentenza n. 5751/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 12274 pubblicata il 17/06/2024 dalla Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Giustizia amministrativa202505705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12274 del 17 giugno 2024, che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo estero abilitante di specializzazione nel sostegno e imposto il riesame dell’istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, omettendo di riesaminare l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania secondo le indicazioni contenute nel giudicato. In particolare, ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione di procedere alla valutazione comparativa tra la qualificazione risultante dai diplomi, certificati e altri titoli, nonché dall’esperienza professionale maturata, e la qualificazione richiesta dalla normativa italiana per l’esercizio della professione corrispondente, con assegnazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza n. 12274 del 17 giugno 2024 era passata in giudicato e che non risultava eseguita dal Ministero mediante il riesame dell’istanza secondo le indicazioni vincolanti del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, alla valutazione comparativa del percorso formativo individuale della ricorrente: da un lato, diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale; dall’altro, qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale. Il Ministero dovrà quindi verificare, all’esito della valutazione, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del titolo. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente Generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il giudice ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento specificando le attività necessarie e fissando un termine per provvedere.
  • L’esecuzione di un giudicato che annulla un diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero e impone il riesame richiede una nuova valutazione effettiva e conforme alle indicazioni della sentenza, non una mera riedizione formale del precedente diniego.
  • Nel riesame di un titolo professionale estero, l’amministrazione deve effettuare una valutazione comparativa tra la qualificazione risultante dai diplomi, certificati e altri titoli e dall’esperienza professionale dell’interessato, da un lato, e la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale, dall’altro, tenendo conto del percorso formativo individuale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta della parte vittoriosa in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di delega a un funzionario o a un organo competente e l’assenza di compenso, secondo quanto stabilito dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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