Sentenza del 26/11/2018 n. 429 - Comm. Trib. Prov. Matera
Contributo unificato tributario - invito al pagamento- oggetto giudizio- ricorso cumulativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di irrogazione della sanzione di euro 420,00, contestando l'illegittimità dell'invito al pagamento e la carenza di motivazione. Nel ricorso originario aveva indicato un'intimazione di pagamento riferita a sette cartelle, ma aveva versato il CUT considerando come unico oggetto del giudizio la sola intimazione. L'Ufficio aveva invece ritenuto che il ricorso fosse cumulativo, poiché nelle conclusioni la contribuente aveva chiesto di accertare l'inesistenza giuridica, la decadenza o la prescrizione di ciascuna cartella, oltre che dell'intimazione. Di conseguenza, il contributo doveva essere calcolato separatamente per gli otto atti impugnati.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento, poiché le ragioni della richiesta erano ricavabili dall'atto e dagli atti prodromici allegati o richiamati. Nel merito, ha confermato che il ricorso originario aveva natura cumulativa e che il CUT doveva essere versato per ciascuno degli otto atti: un'intimazione e sette cartelle. Il versamento iniziale di euro 30,00 era quindi insufficiente rispetto all'importo complessivamente dovuto di euro 240,00, con conseguente legittimità dell'invito al pagamento e della sanzione. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare al MEF - Ufficio di Segreteria della CTP di Matera euro 150,00 per spese processuali.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. n. 115/2002
Controllo della congruità del contributo unificato versato
La norma consente all'ufficio di segreteria di verificare se il contributo unificato sia stato correttamente determinato e versato, richiedendo l'integrazione quando il valore o il numero degli atti oggetto del ricorso siano stati indicati in modo insufficiente.
Disciplina del contributo unificato tributario
Euro 30 per ciascun atto, secondo il valore dichiarato nel caso esaminato
Quando un ricorso impugna cumulativamente più atti autonomi, il contributo unificato deve essere calcolato considerando ciascun atto come oggetto della domanda, anche se gli atti sono collegati e indicati all'interno di un'unica impugnazione.
Massime di principio
- Per stabilire il contributo unificato non è decisiva soltanto l'etichetta formale attribuita al ricorso o l'indicazione sintetica dell'atto impugnato: occorre esaminare il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e soprattutto le conclusioni.
- Se il ricorrente chiede l'accertamento dell'inesistenza, dell'invalidità, della prescrizione o della decadenza riferita a singole cartelle o ad altri atti autonomi, tali atti possono essere considerati distinti oggetti del giudizio, con conseguente natura cumulativa del ricorso.
- L'impugnazione di un'intimazione di pagamento non necessariamente riguarda soltanto l'intimazione: quando vengono contestate anche le cartelle presupposte, il contributo può dover essere versato per ogni atto autonomamente censurato.
- L'ufficio può ricostruire l'oggetto effettivo della controversia sulla base dell'intero ricorso, anche se il ricorrente non lo ha indicato in modo esplicito o ha calcolato il contributo su un solo atto.
- Un provvedimento di recupero del contributo è adeguatamente motivato se consente di comprendere che la richiesta deriva dalla natura cumulativa del ricorso e dall'insufficiente versamento, anche mediante il richiamo agli atti prodromici allegati.
- In caso di mancata integrazione del contributo richiesto, oltre al recupero della somma dovuta può essere applicata la sanzione prevista e, se il ricorso contro tale pretesa viene respinto, possono essere addebitate anche le spese processuali.
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