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Sentenza

Sentenza del 26/11/2018 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Aosta

Imposta ipotecaria e catastale - Ricostituzione della comunione tra coniugi, con inclusione di beni nella comunione legale. Benefici fiscali previsti dall'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987. Non spettano.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la ricostituzione della comunione legale tra coniugi, con inclusione di determinati beni nella comunione, dovesse beneficiare dell'esenzione da imposte e tasse prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987 per gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento del matrimonio. La tesi si fondava sull'assimilazione, o applicazione analogica, della ricostituzione della comunione agli atti collegati alla crisi matrimoniale.

La decisione

La domanda è stata respinta. L'esenzione prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 riguarda gli atti direttamente relativi al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non può essere estesa, per analogia, alla convenzione matrimoniale con cui i coniugi ricostituiscono la comunione legale o vi fanno confluire beni. Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione stretta; pertanto, restano dovute le imposte ipotecaria e catastale.

Norme richiamate

  • Articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74

    Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

    L'esenzione opera per gli atti direttamente collegati al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Non può essere applicata analogicamente ad atti autonomi, come la ricostituzione della comunione legale o l'inclusione di beni nella comunione.

  • Principio di stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali

    Le disposizioni che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati dalla legge, né applicate per analogia a fattispecie solo simili.

Massime di principio

  • Un'agevolazione fiscale prevista per gli atti connessi allo scioglimento del matrimonio non si estende automaticamente agli atti patrimoniali successivi o autonomi tra gli ex coniugi o tra coniugi.
  • La ricostituzione della comunione legale e il conferimento di beni nella comunione sono operazioni patrimoniali autonome, anche se collegate alla vicenda matrimoniale, e possono restare soggette alle ordinarie imposte ipotecaria e catastale.
  • Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: la mera analogia funzionale o il collegamento con una procedura agevolata non sono sufficienti per ottenere il beneficio.
  • Per applicare un'esenzione occorre verificare che l'atto rientri esattamente nell'ambito oggettivo e procedurale previsto dalla norma agevolativa.

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