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Sentenza

Sentenza del 26/11/2018 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Aosta

1. Atto prodromico a quello impugnato - Onere dell'Ufficio di documentare l'avvenuta notifica - Mancato reperimento nel fascicolo di causa - Nullità - Consegue. 2. Motivazione - Sussistenza di tutti gli elementi per comprendere il contenuto della rivendicazione - Censura di difetto radicale - Non sussiste. 3. Avviso di accertamento - Omessa enunciazione dei criteri di calcolo - Nullità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato, da un lato, la mancata prova della notifica dell'atto prodromico, non rinvenuta nel fascicolo e documentata dall'Ufficio solo in udienza mediante un estratto interno, tardivo e privo delle ricevute originali. Dall'altro, ha censurato la motivazione dell'atto e l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi, elementi necessari per consentire la verifica della pretesa tributaria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto almeno per i profili relativi alla mancata prova della notifica dell'atto prodromico e all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, con conseguente nullità dell'atto impugnato. La censura relativa al difetto radicale di motivazione, invece, non è stata accolta: l'atto conteneva elementi sufficienti a comprendere la pretesa erariale e a consentire al contribuente di difendersi. L'Ufficio non ha quindi assolto l'onere probatorio sulla notifica mediante la produzione tardiva di un documento interno e non corredato dalle ricevute originali.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992

    Termini per il deposito di documenti nel processo tributario.

    La prova della notifica prodotta dall'Ufficio oltre i termini processuali, e soltanto in udienza, può essere dichiarata tardiva e non può supplire alla mancata produzione tempestiva della documentazione completa.

  • Art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario deve pronunciarsi anche sugli atti presupposti non notificati unitamente all'atto impugnato, ove il contribuente ne contesti la validità.

    Quando il contribuente contesta la notifica o la validità dell'atto prodromico, il giudice deve esaminare tale questione insieme a quella relativa all'atto successivo.

  • Principio di motivazione dell'atto impositivo

    L'atto lesivo deve assolvere alla funzione di provocatio ad opponendum.

    Non è necessaria una motivazione analitica o completa in ogni dettaglio se l'atto contiene gli elementi sufficienti per comprendere la pretesa fiscale e consentire una difesa consapevole. Il difetto radicale di motivazione sussiste soltanto quando il contribuente non riesca a individuare la ragione della pretesa.

  • Principio giurisprudenziale sulla motivazione degli interessi

    La cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata.

    L'Amministrazione deve indicare i criteri di calcolo degli interessi, consentendo al contribuente di verificare periodo, tasso, base imponibile e correttezza dell'importo richiesto. L'omissione determina la nullità dell'avviso o della cartella nella parte interessata.

  • Cass. 3 maggio 2018, ordinanza n. 10481

    La motivazione è sufficiente quando l'atto consente al contribuente di comprendere la pretesa erariale e di predisporre le proprie difese.

  • Cass. n. 15554/2017

    La richiesta di interessi tributari deve essere accompagnata dall'indicazione dei criteri di calcolo, poiché il contribuente deve poter controllare la correttezza della somma richiesta.

Massime di principio

  • L'Amministrazione che fonda la propria pretesa su un atto prodromico deve provare tempestivamente e documentalmente la sua notifica; una semplice schermata o estratto interno, prodotto tardivamente e senza le ricevute originali, può non essere sufficiente.
  • La contestazione della notifica di un atto presupposto deve essere esaminata dal giudice anche quando l'impugnazione riguarda formalmente un atto successivo.
  • Un atto impositivo non è nullo per motivazione insufficiente se, letto nel suo complesso, permette di capire la pretesa e di formulare una difesa; la nullità ricorre invece quando mancano gli elementi essenziali per comprendere la contestazione.
  • Gli interessi tributari devono essere accompagnati dall'indicazione dei criteri di calcolo. L'importo non può essere verificabile soltanto dall'Ufficio o da documenti esterni non richiamati nell'atto.
  • La tardività della produzione documentale può impedire all'Amministrazione di dimostrare un fatto essenziale, come la notifica dell'atto presupposto, con conseguenze invalidanti sull'atto impugnato.

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