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Sentenza

Sentenza del 26/11/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

1. PROCESSO TRIBUTARIO - eccezione di interruzione della prescrizione - termine ultimo per proporla 2. PRESCRIZIONE - prescrizione breve - scadenza del termine di impugnazione - effetti - irretrattabilità del cerdito tributario e conversione ex art. 2953 c.c. 3. RISCOSSIONE - riscossione coattiva - prescrizione - art. 2953 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la tempestività dell'eccezione di interruzione della prescrizione e, dall'altro, gli effetti della scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione. La CTR ha ritenuto che l'eccezione di interruzione dovesse essere proposta nella prima occasione utile, individuata nella costituzione dell'Ufficio in primo grado. Ha inoltre escluso che la mancata impugnazione dell'atto di riscossione comporti automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.

La decisione

È stato affermato che la definitività dell'atto di riscossione produce l'irretrattabilità del credito, ma non ne trasforma automaticamente il termine prescrizionale breve in uno decennale. La conversione ex art. 2953 c.c. opera soltanto quando il diritto sia accertato da una sentenza passata in giudicato o da altro titolo giudiziale definitivo. L'eccezione di interruzione della prescrizione, anche se qualificabile come eccezione in senso lato, deve comunque essere formulata tempestivamente nella prima occasione processuale utile.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    Qualora il diritto per il quale la legge stabilisce una prescrizione più breve di quella ordinaria sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione diventa quello ordinario.

    La conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale richiede un titolo giudiziale definitivo; non deriva dalla sola mancata impugnazione di una cartella o di un altro atto di riscossione.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 novembre 2016, n. 23397

    La definitività di un atto di riscossione non impugnato rende il credito irretrattabile, ma non modifica automaticamente il termine di prescrizione sostanziale applicabile al credito.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella o di un atto di riscossione rende il credito non più contestabile nel merito, ma non lo rende automaticamente soggetto a prescrizione decennale.
  • Per stabilire il termine di prescrizione occorre guardare alla natura del credito e alla specifica disciplina applicabile, salvo che esista una sentenza definitiva che accerti il diritto.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione devono essere dedotti e documentati tempestivamente, di regola nella prima occasione utile del giudizio.
  • La prescrizione e la decadenza dall'impugnazione sono istituti distinti: la prima riguarda il decorso del tempo per esercitare il diritto, mentre la seconda riguarda la perdita della possibilità di contestare l'atto.
  • In presenza di un credito tributario non assistito da un titolo giudiziale definitivo, la sola definitività dell'atto amministrativo di riscossione non basta per applicare il termine ordinario decennale.

Testo integrale

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