Sentenza del 26/11/2018 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. PROCESSO TRIBUTARIO - giurisdizione - atti di natura non tributaria - non sussiste giurisdizione delle Commissioni tributaria 2. PROCESSO TRIBUTARIO - onere di specificità dei motivi di appello - inammissibilità dell'impugnazione 3. PROCESSO TRIBUTARIO - onere di specificità dei motivi di appello - inammissibilità dell'impugnazione 4. PROCESSO TRIBUTARIO - onere di specificità dei motivi di appello - inammissibilità dell'impugnazione 5. NOTIFICAZIONI - inesistenza - mancanza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l'atto 6. NOTIFICAZIONI - notificazioni via PEC- notifica come semplici PDF - onere della parte di prospettare una specifica lesione del diritto di difesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la sussistenza della giurisdizione tributaria su una pretesa non avente natura tributaria e, dall'altro, la validità dell'impugnazione e della notificazione dell'atto. Sono stati esaminati l'onere di specificità dei motivi di appello, la dedotta inesistenza o nullità della notifica via PEC mediante semplice file PDF e la necessità di dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa.
La decisione
La decisione afferma che le Commissioni tributarie non hanno giurisdizione sulle controversie estranee a pretese tributarie. Precisa inoltre che i motivi di appello non devono essere formulati con rigoroso formalismo, purché dal complesso dell'atto risultino comprensibili le censure rivolte alla sentenza impugnata. L'inammissibilità per genericità ricorre solo quando il giudice non possa individuare i vizi denunciati. Quanto alla notificazione via PEC in formato PDF, il mero vizio formale non determina automaticamente l'inesistenza o l'invalidità della notifica: occorre indicare quale concreta lesione del diritto di difesa ne sia derivata. Nel complesso, i principi enunciati risultano favorevoli alla posizione dell'amministrazione, salvo il limite della carenza di giurisdizione tributaria per gli atti non tributari.
Norme richiamate
Principi sulla giurisdizione tributaria
Non sussiste giurisdizione delle Commissioni tributarie su controversie non afferenti pretese di natura tributaria.
La giurisdizione tributaria dipende dalla natura sostanziale tributaria della controversia e non dalla semplice appartenenza dell'atto al procedimento di riscossione.
Cass. civ., Sez. Unite, 5 giugno 2008, n. 14831
Richiamata a sostegno del principio secondo cui le controversie estranee a pretese tributarie non rientrano nella giurisdizione tributaria.
Cass. civ., Sez. trib., 7 aprile 2017, n. 9083
I motivi di appello possono essere desunti anche implicitamente dall'atto complessivamente considerato, purché siano univoci e contrappongano alle ragioni della sentenza impugnata argomentazioni idonee a contestarne il fondamento.
Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 912
Il giudice deve interpretare il gravame nel suo complesso ed esaminare le censure ricavabili dal contesto, salvo che non sia possibile comprendere quali vizi siano dedotti.
Cass. civ., Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 14916
L'inesistenza della notificazione ricorre solo in caso di totale mancanza dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali che consentano di riconoscerlo.
Cass. civ., 18 aprile 2016, n. 7665
La denuncia di un vizio procedimentale richiede la prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa o di un pregiudizio per la decisione finale.
CTR Sicilia - Palermo, 4 aprile 2018, n. 1461
Richiamata in relazione all'orientamento che considera problematica la notificazione via PEC di cartelle esattoriali come semplici file PDF, fermo restando l'obbligo di dimostrare il concreto pregiudizio subito.
Massime di principio
- Prima di discutere la validità dell'atto, occorre verificare se la controversia abbia effettiva natura tributaria; in caso contrario, la causa deve essere proposta davanti al giudice competente secondo la materia.
- Un appello non è inammissibile per il solo fatto di non seguire una struttura formalistica: è sufficiente che, dal suo complesso, siano individuabili le ragioni di critica alla sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi va valutata in rapporto alla motivazione della decisione contestata: l'appellante deve comunque porre il giudice in condizione di comprendere quali argomentazioni intenda superare.
- Un vizio di notificazione non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto; occorre verificare se manchino gli elementi essenziali dell'atto e se il destinatario abbia subito una concreta lesione del diritto di difesa.
- Quando si contesta una notifica telematica o il formato PDF, è opportuno indicare specificamente come il difetto abbia impedito la conoscenza dell'atto, la sua impugnazione o l'esercizio effettivo delle proprie difese.
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