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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19051/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l'istanza di riesame avverso il decreto del P.M. di convalida della perquisizione e sequestro probatorio di un telefono cellulare (iPhone 14). La ricorrente sosteneva che, mentre il telefono era sottoposto a sequestro, il P.M. avrebbe potuto estrarre dati dal dispositivo e compiere attività istruttorie acquisendo informazioni personali e riservate, pertanto sussisterebbe un interesse concreto e attuale all'impugnazione. Chiedeva inoltre l'annullamento del decreto di convalida e contestava la condanna al pagamento delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel merito per carenza di interesse, poiché dagli atti non risulta la estrazione di una "copia forense" o elementi concreti che dimostrino l'acquisizione di dati sensibili dallo smartphone; la ricorrente si è limitata a generiche allegazioni. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla condanna alle spese: il dissequestro e la restituzione del telefono, intervenuti dopo la proposizione del riesame, hanno fatto venir meno l'interesse all'impugnazione e, conformemente alla giurisprudenza, non giustificano la condanna alle spese; perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese è annullata senza rinvio, mentre il resto dell'ordinanza è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, Andreucci (Sez. U., n. 40963 del 20/07/2017)

    "è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati"

    Stabilisce il principio che l'interesse all'impugnazione è concreto e attuale se è stata estratta copia dei dati e si dimostra la necessità dell'esclusiva disponibilità; richiede allegazioni specifiche e non generiche sulla lesione della sfera personale

  • Giurisprudenza di legittimità su smartphone (es. Sez. 6, n. 40677 del 02/12/2025 e altre)

    "In tema di riesame, sussiste l'interesse a proporre la relativa richiesta in capo al proprietario di un telefono cellulare contenente dati informatici, di cui sia stato disposto il sequestro probatorio, anche nel caso in cui il bene sia stato già restituito all'avente diritto previa estrazione di \"copia forense\""

    Riconosce che lo smartphone, per la sua natura, può giustificare interesse all'impugnazione anche se restituito dopo estrazione di copia forense; tuttavia rimane la necessità di collegare l'interesse alla effettiva estrazione/acquisizione dei dati

  • Sezioni Unite, Marinaj (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011)

    "Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria"

    Quando l'interesse all'impugnazione viene meno dopo la proposizione del ricorso per fatti sopravvenuti non riconducibili a una soccombenza, la declaratoria di inammissibilità non giustifica la condanna alle spese; principio applicato per annullare la condanna alle spese nel caso concreto

  • Sez. U., Vitale (Sez. U., n. 20 del 09/10/1996)

    "non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente"

    Conferma il criterio che la perdita dell'interesse sopravvenuta non deve essere trattata come una sconfitta processuale che legittimi la condanna alle spese

Massime di principio

  • La mera restituzione del telefono dopo il sequestro rende inammissibile il riesame se non è provato che sia stata estratta una copia forense o che siano state acquisite informazioni sensibili: il ricorrente deve allegare elementi concreti e specifici.
  • Se si sostiene che il pubblico ministero ha acquisito dati durante il sequestro, l'interessato deve dimostrare o indicare circostanze precise (atto di estrazione, certificazioni, attività istruttorie svolte sui dati) e non limitarsi a generiche affermazioni sulla lesione della sfera personale.
  • Lo smartphone ha natura peculiare rispetto ad altri supporti informatici e la giurisprudenza ammette l'interesse anche dopo la restituzione se è stata estratta una copia forense; pertanto, in casi simili, richiedere e verificare l'esistenza della copia forense è cruciale.
  • Quando l'interesse all'impugnazione viene meno dopo la presentazione del ricorso per fatti intervenuti nella procedura (es. dissequestro e restituzione), non dovrebbe essere disposta la condanna alle spese a carico del ricorrente.
  • In presenza di un sequestro di dispositivi contenenti dati personali, è utile chiedere formalmente informazioni sul trattamento dei dati (estrazione, copiatura, certificazioni) e sulla catena di custodia per poter valutare e dimostrare l'interesse all'impugnazione.

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