Cassazione Civile, Ordinanza n. 08664/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una docente di scuola primaria, inserita sin dal 2005-2006 nelle graduatorie permanenti della Provincia di Napoli e successivamente cancellata per mancato aggiornamento della propria posizione, aveva chiesto in giudizio di essere reinserita nelle graduatorie a esaurimento valide per il triennio 2014/2015-2016/2017. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello, pur richiamando precedente giurisprudenza di legittimità, aveva riformato la decisione ritenendo che la lavoratrice non avesse presentato neppure in forma cartacea la domanda di reinserimento nei termini previsti dall'art. 9 del D.M. 235/2014. Con il ricorso per cassazione la docente ha dedotto error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 112, 329 e 346 c.p.c., sostenendo che: il Tribunale aveva già accertato la presentazione della domanda; il MIUR non aveva devoluto in appello la specifica eccezione relativa a tale circostanza; in appello la questione controversa riguardava invece la disciplina applicabile e la legittimità dei decreti ministeriali che impedivano il reinserimento a chi fosse stato cancellato per omessa domanda di aggiornamento o permanenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, rispetto alla questione di diritto decisa, l'accertamento in fatto sulla presentazione della domanda prevista dall'art. 9 del D.M. 235/2014, perché tale decreto deve essere disapplicato nella parte in cui esclude il reinserimento del docente cancellato per mancata presentazione della domanda di permanenza. Secondo la Corte, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento non ha abrogato la norma primaria che consente, a domanda, il reinserimento del docente cancellato con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Ne consegue che la Corte d'appello ha erroneamente rigettato la domanda introduttiva del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
È invocato come vizio processuale per error in procedendo; il ricorso è fondato perché la decisione di merito ha trascurato il corretto perimetro della questione giuridica.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al dedotto error in procedendo, per sostenere che la Corte d'appello avrebbe deciso su un tema non decisivo rispetto al devoluto.
art. 329 c.p.c.
Richiamato per sostenere i limiti del devolutum e la mancata contestazione di specifici accertamenti compiuti dal Tribunale.
art. 346 c.p.c.
Richiamato per affermare che alcune questioni non erano state riproposte in appello dalla parte resistente.
art. 9 D.M. 235/2014
È disapplicato nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato per omessa presentazione della domanda di permanenza o aggiornamento.
art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994
Norma richiamata per il quadro delle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie a esaurimento.
art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento non comporta l'abrogazione della norma che consente il reinserimento a domanda del docente cancellato.
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97 del 2004 conv. in L. n. 143 del 2004
È la norma primaria ritenuta ancora vigente e prevalente, che prevede il reinserimento a domanda del docente cancellato con il punteggio maturato al momento della cancellazione.
Cass. n. 28250 del 2017
Richiamata come precedente conforme che afferma la disapplicazione del D.M. 235/2014 nella parte incompatibile con la norma primaria.
Cass. n. 528 del 10 marzo 2017
Richiamata come precedente da cui si conferma l'orientamento sul reinserimento nelle graduatorie.
Cass. n. 10221 del 2020
Richiamata a sostegno della continuità dell'orientamento giurisprudenziale.
Cass. n. 11279 del 2010
Richiamata dalla resistente, ma ritenuta non pertinente perché relativa alla rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale in controversie diverse.
Massime di principio
- La trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento non elimina, se prevista da una norma primaria ancora vigente, la facoltà del docente cancellato di chiedere il reinserimento con il punteggio maturato al momento della cancellazione.
- In presenza di contrasto tra decreto ministeriale e norma di legge, il giudice deve disapplicare l'atto amministrativo nella parte incompatibile con la fonte primaria.
- Quando la controversia attiene alla spettanza del diritto al reinserimento sulla base della disciplina applicabile, l'accertamento di un fatto ulteriore previsto dal regolamento amministrativo può perdere rilevanza se la relativa disciplina è disapplicata per contrasto con la legge.
- Il giudice di merito non può fondare il rigetto della domanda su una disciplina amministrativa incompatibile con la norma primaria che tutela il diritto azionato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08565/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08594/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08621/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08626/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08628/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08631/2023 del 27/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →