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Direttiva 2008/25

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/25/CE modifica in modo mirato la direttiva 2002/87/CE per adeguarla alla disciplina della decisione 1999/468/CE, come emendata dalla decisione 2006/512/CE. L’intervento concentra la procedura di adozione di alcune misure di esecuzione della Commissione sulla procedura di regolamentazione con controllo e abroga il precedente limite di durata delle deleghe di esecuzione. Non vengono introdotti nuovi obblighi sostanziali per gli Stati membri, poiché le modifiche sono qualificate espressamente come adeguamenti tecnici relativi alla sola procedura di comitato.

Adeguamento tecnico della direttiva 2002/87/CE sulla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari, con estensione della procedura di regolamentazione con controllo alle misure di esecuzione della Commissione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’atto, ma le modifiche introdotte hanno natura esclusivamente tecnica e riguardano soltanto le competenze di esecuzione della Commissione previste dalla direttiva 2002/87/CE. Incide quindi sul quadro di vigilanza supplementare degli enti creditizi, delle imprese di assicurazione e delle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali di recepimento per gli Stati membri.

Direttiva 2008/25/CE: adeguamento della disciplina sui conglomerati finanziari alla procedura di regolamentazione con controllo

La direttiva interviene in modo circoscritto sulla direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario. L’obiettivo è allineare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione al sistema introdotto dalla decisione 2006/512/CE, che ha inserito la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale che modificano elementi non essenziali di un atto di base.

Finalità dell’intervento

La direttiva non disciplina nuovi aspetti di vigilanza sostanziale, ma aggiorna il meccanismo di adozione delle misure esecutive della Commissione. I considerando evidenziano l’esigenza di garantire:

  • l’uniforme applicazione della direttiva 2002/87/CE nell’Unione;
  • la possibilità di tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari e delle tecniche prudenziali;
  • il controllo democratico del Parlamento europeo sulle misure adottate dalla Commissione.

Modifiche alla direttiva 2002/87/CE

L’articolo 1 modifica la direttiva 2002/87/CE in due punti principali.

Per l’articolo 20, paragrafo 1:

  • viene soppresso il riferimento alla procedura prevista dall’articolo 21, paragrafo 2;
  • si aggiunge una previsione espressa secondo cui le misure della Commissione, quando mirano a modificare elementi non essenziali della direttiva o a completarla, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Per l’articolo 21, paragrafo 2:

  • il rinvio è sostituito con un richiamo diretto all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della medesima decisione.

Riesame periodico delle competenze della Commissione

La nuova formulazione dell’articolo 21, paragrafi 3 e 4, impone alla Commissione un controllo periodico sul funzionamento delle proprie competenze di esecuzione:

  • primo riesame entro il 31 dicembre 2010;
  • successivi riesami almeno ogni tre anni.

La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. La relazione deve valutare, in particolare, se sia opportuno proporre modifiche della direttiva per garantire un’adeguata portata delle competenze conferite. Se emerge la necessità di cambiamento, la relazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa. La conclusione della Commissione deve essere motivata in modo dettagliato.

Natura tecnica e assenza di obblighi di recepimento sostanziale

Il considerando finale chiarisce che le modifiche hanno natura puramente tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato. Per questo motivo il testo afferma che non occorre adottare disposizioni di attuazione da parte degli Stati membri. Non è quindi individuato un termine di recepimento classico, tipico delle direttive che richiedono trasposizione normativa nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento della procedura di esecuzione per le misure tecniche

All’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE è eliminato il richiamo alla procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, e viene aggiunta una clausola che qualifica le misure della Commissione come misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva, anche completandola, da adottare secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 21, paragrafo 2.

Nuovo rinvio alla procedura di regolamentazione con controllo

L’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE è sostituito prevedendo che, nei casi in cui vi sia riferimento a tale paragrafo, si applichino l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione. Si recepisce così la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale che incidono su elementi non essenziali.

Riesame periodico delle competenze di esecuzione della Commissione

L’articolo 21, paragrafi 3 e 4, è sostituito con un obbligo per la Commissione di riesaminare entro il 31 dicembre 2010, e successivamente almeno ogni tre anni, le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul loro funzionamento. La relazione deve esaminare, in particolare, se sia necessario proporre modifiche della direttiva per garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione; la conclusione deve essere motivata dettagliatamente e, se necessario, accompagnata da una proposta legislativa.

Entrata in vigore e assenza di termini di recepimento specifici

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo afferma espressamente che, trattandosi di adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato, non è necessario che siano attuati dagli Stati membri; conseguentemente non è previsto un termine di trasposizione nel testo.

Destinatari

Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza prudenzialeconglomerati finanziariprocedimento comitologicodiritto istituzionale ue

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