Sentenza n. 6038/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del provvedimento CA/2025/105158 del 16/06/2025 recante comunicazione di inefficacia della scia di trasferimento di esercizio di vicinato alimentare presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente; - nonché per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 14, comma 2 lett. a) e dell'art. 16, comma 1 lett. c) della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2023, opposti nel provvedimento impugnato, nei limiti e sensi esposti in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di inefficacia della SCIA per il trasferimento di un esercizio di vicinato alimentare in un locale con superficie di vendita inferiore a 100 mq
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere acquistato un’azienda di vicinato e presentato una SCIA di trasferimento del titolo autorizzativo in altro locale di 27 mq, ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale aveva dichiarato inefficace la SCIA ai sensi degli artt. 14 e 16 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109/2023. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e arbitrarietà, nonché violazione dell’art. 19 l. 241/1990: secondo la ricorrente, al momento della presentazione della SCIA era efficace una precedente sentenza che aveva annullato le disposizioni regolamentari applicate, con conseguente loro inopponibilità. Il secondo motivo deduceva l’illegittimità propria e derivata delle disposizioni regolamentari, per difetto di istruttoria e motivazione, arbitrio, irragionevolezza, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e sviamento di potere. La ricorrente contestava in particolare il limite minimo di 100 mq, ritenendolo privo di adeguata giustificazione tecnica e idoneo a comprimere o impedire l’attività dei piccoli esercizi. Roma Capitale ha sostenuto che il limite fosse legittimo, uniforme e non discriminatorio, funzionale alla tutela del sito UNESCO, del decoro e della vivibilità urbana, alla salvaguardia delle attività storiche, alla qualità dei servizi e al contenimento dell’affollamento e della congestione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato anzitutto la censura contro il limite dimensionale di 100 mq, aderendo alle motivazioni del Consiglio di Stato n. 112/2026 e della successiva sentenza della stessa Sezione n. 4470/2026, che avevano riformato la precedente sentenza del TAR n. 1893/2025. Il limite è stato ritenuto ragionevole e proporzionato perché costituisce una misura intermedia rispetto al limite massimo di 250 mq previsto per gli esercizi di vicinato, assicura adeguata fruibilità degli spazi per personale e clientela, contribuisce al contenimento degli avventori e degli assembramenti in aree del centro storico soggette a intensa pressione turistica ed è coerente con la tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità dei residenti. Il giudice ha ritenuto non sussistente il difetto di istruttoria, rilevando che l’amministrazione aveva scelto un parametro uniforme per evitare discriminazioni tra diverse tipologie di esercizi alimentari e che la normativa distingue gli esercizi di vicinato in base al settore alimentare o non alimentare, non secondo le categorie merceologiche prospettate dalla ricorrente. È stata respinta anche la censura relativa all’inopponibilità delle norme regolamentari. La precedente sentenza invocata dalla ricorrente era stata impugnata e successivamente riformata dal Consiglio di Stato, mentre la sentenza dalla quale aveva mutuato la motivazione era stata dapprima sospesa e poi annullata. Roma Capitale aveva inoltre adottato il provvedimento dopo la pubblicazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva sospeso la precedente decisione, tre giorni prima della presentazione della SCIA. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione alla dichiarazione di inefficacia della SCIA; il giudice ha escluso l’illegittimità dell’azione amministrativa, ritenendo applicabile il quadro regolamentare risultante dalle successive decisioni del giudice d’appello.
art. 14, comma 2, lett. a), D.A.C. n. 109/2023
La disposizione, applicata al caso, prevede il limite dimensionale minimo di 100 mq per gli esercizi considerati, ritenuto legittimo, ragionevole e proporzionato.
art. 16, comma 1, lett. c), D.A.C. n. 109/2023
La disposizione è stata applicata insieme all’art. 14 per dichiarare inefficace la SCIA di trasferimento; la relativa censura è stata respinta.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza è stato valorizzato per ritenere ragionevole la scelta di un unico parametro dimensionale, diretto a evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di operatori alimentari.
L.R. Lazio n. 22/2019
Il limite massimo di 250 mq previsto per gli esercizi di vicinato è stato utilizzato come parametro per valutare la proporzionalità del limite regolamentare intermedio di 100 mq.
art. 17, comma 8, D.A.C. n. 44/2021
È richiamato nel quadro dei parametri regolamentari considerati dal giudice d’appello per valutare la proporzionalità del limite dimensionale.
art. 5 Reg. D.A.C. n. 109/2023
È richiamato quale ulteriore parametro regolamentare nel giudizio di proporzionalità del limite di 100 mq.
direttiva 2006/123/CE
La limitazione all’iniziativa economica è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione perché giustificata da motivi imperativi di interesse generale, connessi alla tutela del decoro, dell’ambiente urbano e della vivibilità delle aree sensibili.
d.lgs. n. 59/2010
È indicato quale atto di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2006/123/CE.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per le memorie depositate dalle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Un’amministrazione comunale può introdurre, nell’ambito della disciplina delle attività commerciali in aree storiche o soggette a particolare pressione antropica, limiti dimensionali agli esercizi di vicinato quando la misura sia funzionale alla tutela del decoro, dell’ambiente urbano, della vivibilità dei residenti, della qualità dei servizi e al contenimento dell’affollamento.
- Un limite uniforme di superficie applicabile agli esercizi di vicinato alimentare non è irragionevole o discriminatorio per il solo fatto di non distinguere tra diverse categorie merceologiche, quando la normativa di settore classifica gli esercizi in base al settore alimentare o non alimentare e l’uniformità mira a evitare disparità di trattamento tra operatori.
- La proporzionalità di un limite dimensionale può essere desunta anche dalla sua collocazione intermedia rispetto al limite massimo previsto dalla normativa per gli esercizi di vicinato e dal collegamento con concrete esigenze di fruibilità degli spazi, contenimento degli avventori e prevenzione degli assembramenti.
- La compatibilità con la direttiva 2006/123/CE di una limitazione all’iniziativa economica è assicurata quando la restrizione sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e risulti ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.
- Una sentenza di primo grado che abbia annullato una disposizione regolamentare non può essere utilmente invocata come fondamento dell’inopponibilità della disposizione quando, prima o nel corso del giudizio, sia stata sospesa o riformata dal giudice d’appello; l’amministrazione può tenere conto dell’ordinanza cautelare d’appello già pubblicata al momento dell’adozione del provvedimento applicativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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