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Sentenza

Sentenza n. 9452/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del diniego di visto per lavoro emanato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data

Giustizia amministrativa202514620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro emanato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro adottato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata si sono costituiti resistendo al ricorso. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha rilasciato il visto richiesto. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della non ritualità della procura alle liti rilasciata all’estero. È stata disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, come avvenuto nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto il diniego di un visto, l’amministrazione rilascia il visto richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese, che possono essere compensate in relazione alle circostanze del caso concreto, inclusa la non ritualità della procura alle liti rilasciata all’estero.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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