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Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202200434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla rimozione, entro trenta giorni, di difformità presenti e non autorizzate rispetto all’atto n. 9/2019, connessi verbali di sopralluogo e sollecito della Polizia Municipale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la diffida alla rimozione delle difformità non autorizzate, notificata il 7 febbraio 2022, nonché gli atti presupposti e consequenziali, tra cui i verbali di sopralluogo del 5 giugno 2019 e del 5 luglio 2019 e il sollecito della Polizia Municipale del 3 febbraio 2022. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’attività provvedimentale o comportamentale del Comune. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti. L’istanza cautelare è stata respinta con decreto presidenziale e successiva ordinanza. Con memoria del 25 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità della diffida né la domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della definizione in rito della controversia e della posizione espressa dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel procedimento di definizione della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e non emergono ragioni per una diversa definizione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato e delle domande connesse, salvo che sussistano specifiche ragioni per procedere diversamente.
  • In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della pronuncia e della posizione assunta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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